Giurisprudenza in merito al concetto di Sovranità

Corona Granducale di Toscana: per Corona granducale si intende l’ autorità Sovrana della Casa Granducale Medicea di Toscana che comprende l’ esplicazione di quattro diritti fondamentali: 1. Lo “JUS IMPERII”, cioè il diritto al comando; 2. Lo “JUS GLADII”, cioè il diritto d’imporre l’obbedienza col comando; 3. Lo “JUS MAJESTATIS”, cioè il diritto di essere onorato e rispettato; 4. Lo “JUS HONORUM”, cioè il diritto di premiare il merito e la virtù. Allorquando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, senza che compia alcun atto abdicativo o di acquiescenza al nuovo Ordinamento Politico, Egli subisce una “compressione” nei suoi due diritti, jus imperii e jus gladii, che conserva però come, suol dirsi “in pectore et in potentia”, nella qualità di “ Pretendente” al Trono perduto. Conserva, invece, in tutta la loro interezza, l’esercizio degli altri due diritti, jus maiestatis e jus honorum, che costituiscono la sua particolare Prerogativa che va sotto il nome di “FONS HONORUM”, connaturata nella sua funzione sovrana, che si esplica nella facoltà di “CREAR NOBILI ED ARMAR CAVALIERI” negli Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato. Tale diritto si trasmette “Jure sanguinis” all’infinito, ai propri discendenti, in persona del “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”, onde il principio di diritto pubblico inglese “Rex non moritur” nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Reale Prerogativa. Storicamente ciò si spiega perché il Sovrano, Monarca Assoluto o Costituzionale, esercita un mandato “per grazia di Dio”; legato al principio teologico “omnis potestas a Deo”; crisma che, per la sua natura divina, non può conoscere limiti. Il Sovrano, può perdere tali “Prerogative” soltanto in seguito a capitolazione politica, sotto forma di abdicazione, rinuncia, vassallaggio, acquiescenza, il che vien detto “debellatio”. E’ naturale, infatti, che il territorio, non può essere “soggetto” bensì “oggetto” della Sovranità, in quanto su di esso si esercita la potestà sovrana ed essendo, pertanto, sottoposto a tale potere, non costituisce il potere stesso. Che la sovranità possa essere disgiunta dal territorio, lo conferma, infatti, la posizione giuridica del S.M.O.M.; quella della Santa Sede, dal 1870 al “Concordato”; della “Croce Rossa Internazionale”; un tempo della “Società delle Nazioni”, poscia delle “Nazioni Unite”, come giustamente ebbe ad osservare l’On. Casilinuovo nella relazione alla Legge 3 marzo 1951 n. 178. Esistono dunque, di fatto, col pieno riconoscimento in campo internazionale, “Personalità Giuridiche Internazionali” assolutamente prive di territorio, come pure “Ordini Sovrani” senza sudditi né territorio.  Afferma precisamente il Bascapè del Sacro Cuore di Milano: “La famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico e il suo Capo” conserva il titolo e gli attributi dell’ultimo Sovrano spodestato, col nome di “Pretendente”.