STATUTO ORDINE CIVICO MEDICEO
STATUTO CONFEDERALE
Promulgato il 1 Gennaio 2012,genetliaco di Lorenzo il Magnifico
TITOLO 1
L’ORDINE E SUA NATURA
Parag. 1 –L’ “Ordine Civico Mediceo” è un istituzione eretta dall’Associazione Internazionale Medicea per la protezione delle Arti delle Scienze e delle Lettere, libera associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla normativa civilistica in materia di enti associativi, nonché dal proprio Statuto.
Parag. 2 – L’Ordine ha sede principale in Firenze presso i locali concessi in comodato all’ Associazione Internazionale Medicea , Borgo SS Apostoli 19 e domicilio per le occasionali riunioni associative presso le antiche residenze della Storica Casa Granducale Medicea di Toscana oppure presso altre Sedi nazionali, Sedi Regionali, Sedi Provinciali e sedi di Associazioni territoriali correlate oppure gemellate.
FINALITÀ DELL’ORDINE
In ossequio alle secolari tradizioni della Casa Granducale Medicea di Toscana, l’Ordine ha il fine di promuovere la protezione delle Arti delle Scienze e delle Lettere attraverso la tutela delle attività dei bisogni e degli interessi umani.
ATTIVITA’ DELL’ORDINE
Parag. 1 –L’Ordine afferma e diffonde le virtù del sapere umano esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, opere di valorizzazione e di sviluppo economico delle attività umane nonché opere di tutela degli interessi e dei bisogni umani
Parag.2 L’ordine potrà svolgere attività correlate e strumentali a quelle previste dallo statuto dell’Associazione Internazionale Medicea che ne costituiscono il naturale completamento; potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività , eventualmente anche di natura politica non partitica, purché connessa ai propri scopi istituzionali e che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative. L’Ordine ha struttura capitolare e contenuti democratici, ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
Parag 3 -È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Ordine di svolgere o far svolgere all’interno dell’Ordine attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Parag. 4 L’Ordine potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, occasionali e marginali, non svolte professionalmente e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, oltre a partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, e promuovere associazioni analoghe.
Parag. 5Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento in nome dell’Ordine di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette, attività che potrà tuttavia essere svolta esclusivamente in via professionale in favore dell’ordine da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.
ARTICOLO 4- DIRITTO
Parag. 1 – L’Ordine , in quanto Istituzione interna dell’Associazione Internazionale Medicea per la protezione delle Arti delle Scienze e delle Lettere , è di fatto persona giuridica istituita in conformità alle leggi dello Stato Italiano e delle Normative Europee.
Parag. 2 – Le persone religiose di qualunque fede che entreranno a far parte dell’Ordine sono tenute ad osservare il rispetto reciproco nei confronti della fede e delle tradizioni religiose dei soci di fede differente.
Parag.3-Sono altresì fonti di diritto le leggi degli Stati di appartenenza dei membri dell’Ordine quando non in contrasto con le leggi dello Stato Italiano e delle normative europee.
Parag.4Gli organi esecutivi e legislativi dell’ordine emanano provvedimenti legislativi od attuativi validi esclusivamente per i membri dell’Ordine ovunque residenti in Italia ed all’estero.
Parag.5)Per conseguire i propri fini in maniera più ampia ed efficace possibile l’ordine tende ad ottenere in modo democratico la Sovranità territoriale della Penisola Italiana.
Parag.6) L’Ordine propone pertanto di sciogliere in modo pacifico e costituzionale le attuali Istituzioni Repubblicane Italiane e di assegnare la sovranità delle attuali territori regionali ai propri Capitoli Regionali (poi Nazionali) dell’Ordine, che li governeranno in maniera democratica. Gli attuali Capitoli regionali saranno quindi denominati Capitoli Nazionali e godranno di sovranità sopra i rispettivi territori costituendo in tal modo degli Stati Capitolari.
Parag.7)I Capitoli nazionali (Stati Capitolari) potranno essere governati da un presidente eletto, oppure da un rappresentante Dinastico che resta in carica a vita ed assume il titolo di Principe Capitolare, Duca Capitolare oppure Granduca Capitolare ( es. Granduca capitolare di Toscana). I Capitoli Nazionali ed i Capitoli Dinastici saranno governati per le questioni di interesse Confederale dal Consiglio accademico Confederale e dal Gran Maestro dell’Ordine secondo il presente statuto confederale.
Parag.8La conformazione territoriale dei Capitoli Nazionali oppure dinastici Italiani dovrà essere tale da garantire loro una florida economia epace sociale stabile.
Parag.9La denominazione deCapitoli Nazionali Italiani oppure dinastici ( Stati Capitolari)potrà coincidere con quella politico geografica attuale oppure essere una denominazione conforme agli interessi economici e politici dei singoli capitoli Nazionali( Esempio Capitolo Nazionale Padano, Capitolo Granducale Tosco-Romagnolo, Capitolo Statale della Campania, Capitolo DucalePedemontano, Capitolo Nazionale Romano, eccetera)
Parag.10La denominazione geografica estesa scelta dall’Ordine per indicare la suddetta confederazione è: CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICEA, detta brevemente nel linguaggio “Confederazione Italiana”, oppure Italia.
ARTICOLO 5- BANDIERE, INSEGNE E STEMMA DELL’ORDINE.
Parag. 1 – La bandiera dell’Ordine è bianca con al centro lo stemma della Famiglia Medici a sei palle sei palle in campo giallo, cinque smaltate di rosso e una, più grossa, armeggiata di Francia, sostenuto dalla Corona Granducale di Toscana, ricoprente la croce rossa ottagona dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e contornato dal Toson d’Oro.
Parag. 2 -Lo stemma dell’Ordine è quello Mediceo d’oro, a sei palle poste in cinta, quella in capo, più grossa, di azzurro, caricata di tre fiordalisi d’oro posti 2, 1, le altre di rosso, contornato dal Toson d’Oro e sovrastato da un manto artistico sostenuto dalla Corona Granducale di Toscana.
Parag. 3 -Apposito regolamento, approvato dal Principe di Toscana titolare e Gran Maestro, previo voto deliberativo del Consiglio Accademico Confederale, fissa le caratteristiche e le modalità dell’uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell’Ordine .
ARTICOLO 6- LINGUA
Lingue ufficiali dell’Ordine sono l’italiano e l’inglese
TITOLO II
I MEMBRI DELL’ORDINE: IL CORPO MILITANTE
ARTICOLO 7- I CETI
Parag. 1 –Tutti i membri dell’Ordine fanno parte del Corpo Militante e si dividono in quattro ceti:
- il primo ceto è costituito dagli accademici di Giustizia, ovvero Soprintendenti alle dipendenze dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, Amministratori di Enti Pubblici, Direttori di Istituzioni Museali pubbliche o private, Presidenti di Istituzioni aventi fini etici economici o culturali, i quali nell’ambito delle proprie competenze istituzionali esercitano funzioni di sviluppo o di tutela delle attività, degli interessi e dei bisogni umani
- il secondo ceto è costituito dagli Accademici Professi, ovvero docenti Universitari Amministratori di Enti Pubblici e Cultori di varie discipline che in virtù della professione assidua dei propri interessi culturali nell’ambito della vita dell’Ordine contribuiscono in maniera significativa all’esecuzione delle opere dell’Ordine nonché al raggiungimento delle sue finalità.
I membri del secondo ceto sono suddivisi in 2 categorie:
a) Accademici e Dame di Onore Professi dell’Ordine Civico Mediceo.
b) Accademici e Dame di Grazia Professi dell’Ordine Civico Mediceo.
- il terzo ceto è costituito dai membri accademici di dedizione,ovvero da Cultori di varie discipline che in virtù dell’esercizio da almeno due anni dei propri interessi culturali nell’ambito della vita associativa contribuiscono in modo saltuario allo sviluppo delle opere dell’Ordine .
I membri del terzo ceto sono suddivisi nelle seguenti quattro categorie:
a) Conservatori “ad honorem ” dell’Ordine Civico Mediceo
b)Accademici e Dame di Onore e Dedizione dell’Ordine Civico Mediceo.
c) Accademici e Dame di Grazia e Dedizione dell’Ordine Civico Mediceo.
e) Accademici e Dame di Grazia Magistrale dell’Ordine Civico Mediceo.
I membri del quarto ceto sono divisi in due categorie
f) Soci e Socie Militanti
g)Soci e Socie Sostenitori/Sostenitrici.
Parag.2 L’appartenenza dei membri: Tutti i membri dell’Ordine devo essere aggregati al Capitolo di Zona più prossimo alla loro zona di residenza.
Parag. 3 Altre sedi: Ove nel territorio non esiste un Capitolo di Zona entro i cento Kilometri di distanza i membri dei quattro ceti sono aggregati in soprannumero al Capitolo Magistrale oppure possono essere accolti anche presso le sedi di altre Associazioni culturali presenti sul loro territorio che abbiano fini di protezione delle arti delle scienze e delle lettere.
Parag. 4 Gruppi : Tutti i membri dell’ordine possono far parte del corpo militante sia a titolo individuale e sia possono formare fra loro dei gruppi fino ad un massimo di 80 unità. Tutti i gruppi devono essere comunque diretti da un capogruppo che sia assume tutti gli oneri relativi al gruppo stesso.
POPOLO DEL CAPITOLO
Tutti i cittadini, senza distinzione di censo,di mestiere o di condizione sociale, che risiedono nella circoscrizione territoriale del Capitolo costituiscono il ”Popolo del Capitolo”
ARTICOLO 8 NORME DI AMMISSIONE NELL’ORDINE
Parag.1 L’ingresso nell’ordine di un nuovo membro nell’ordine è subordinato alla sua richiesta di iscrizione indirizzata al Presidente del Capitolo di competenza della zona di residenza dell’aspirante e controfirmata da almeno un socio dell’ordine residente delle medesima zona del richiedente , oppure controfirmata da un membro di uno dei primi tre ceti dell’ordine ovunque residente.
Parag. 2: Appena entrati nell’ordine i nuovi membri vengono aggregati al primo od al secondo ceto se ne hanno i requisiti
Parag. 3. Le persone prive dei requisiti richiesti per l’appartenenza ai primi due ceti entrano esclusivamente nel quarto ceto dell’ordine e fanno parte della categoria di socio sostenitore.
Parag. 4 Dopo un anno di attività di sostegno alle attività dell’Ordine i membri sostenitori che abbiano frequentato regolarmente le riunioni conviviali trimestrali oppure dopo aver partecipato alla quarta riunione conviviale trimestrale, possono richiedere di entrare nella categoria dei soci militanti.
Parag.5 Soci e socie sostenitori/ sostenitrici nonché soci e socie militanti, possono fregiarsi del distintivo dell’Ordine Civico Mediceo, rappresentato da una spilla da giacca in bronzo ( soci sostenitori) oppure in argento ( soci militanti), oppure da un piccolo collare raffigurante il medesimo stemma granducale mediceo in bronzo ( socie sostenitrici) oppure in argento ( socie militanti).
Parag. 6 Dopo un anno di permanenza nella categoria dei militanti i membri dell’ordine con quel grado, i quali abbiano frequentato regolarmente le riunioni conviviali trimestrali oppure dopo aver partecipato alla quarta riunione conviviale trimestrale, possono venire accolti nel terzo ceto dell’ordine con il riconoscimento del grado associativo di Accademici e Dame di Onore e Dedizione dell’Ordine Civico Mediceo.
Parag. 7 Unicamente dopo aver ottenuto il riconoscimento accademico i membri di questo ceto possono essere eletti quali membri delle commissioni tecniche e dei comitati tecnici facenti parte del capitolo della. Le medaglie accademiche con lo stemma Granducale in argento della Storica Casa Medicea di Toscana sono consegnate ai nuovi membri del terzo ceto da Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro dell’Ordine durante una cerimonia ufficiale presenziata dai membri del capitolo oppure pubblica.
Parag. 8 L’adesione all’Ordine è da considerarsi a tempo determinato e non può essere disposta per un periodo indeterminato. I membri sono tutti coloro che, condividendo pienamente le finalità dell’Ordine e avendo i requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda scritta, accettata dalPresidente Capitolare oppure dal Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi e i riferimenti ideali e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Ordine.
Il diniego all’ammissione all’Ordine deve essere sempre motivato per iscritto.
Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni o gli enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, con attività e scopi simili.
Il nuovo membro sarà chiamato a versare un contributo annuale per sostenere Ordine , il cui ammontare è volontario oppure può essere stabilito annualmente dal Consiglio AccademicoConfederale dell’Ordine.
Ogni membro è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Ordine. Fra gli aderenti all’Ordine esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto partecipativo e le modalità di adesione all’Ordinevolte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Ad eccezione del Principe di Toscana, che rappresenta la massima carica dell’Ordine alla quale è designato a vita, è esclusa espressamente ogni altra limitazione in funzione della estemporaneità della partecipazione alla attività svolta dall’Ordine .
I membri Accademici dell’Ordine appartenenti ai primi tre ceti hanno diritto di essere eletti alle cariche Capitolari dell’Ordine previste ,di votare le cariche delle commissioni tecniche e dei comitati accademici, nonché di eleggere i loro delegati o rappresentanti al Capitolo Generale e al Capitolo Generale Straordinario. Ogni membro ha diritto ad un voto.
Il numero degli iscritti all’Ordine è limitato: il numero limite sarà stabilito successivamente e sarà eventualmente modificabile. Le quote di adesione all’Ordine non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Parag. 9 Norme di permanenza nell’ordine: La qualifica di membro dell’Ordine si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Accademico Confederale contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’Ordine o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
4) per il mancato sostegno all’Ordine o di altre obbligazioni contratte con Ordine .
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Accademico Confederale; è ammesso ricorso al Capitolo Generale e la decisione è inappellabile.
Parag. 10 Compensi Le prestazioni dei membri dell’Ordine a favore dell’Ordine e le cariche possono essere compensate per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Ordine Stesso. E’ prevista la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Presidente capitolare, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’Ordine e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
ARTICOLO 9- DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
Parag. 1 – Gli Accademici di Giustizia appartenenti al primo ceto esercitano quale propria Professione attività di alta direzione dell’Ordine indirizzata alla tutela delle attività, degli interessi e dei bisogni umani, contribuendo in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Ordine. Gli Accademici di Giustizia del primo ceto sono Professionisti a tutti gli effetti e si attengono alle norme particolari e professionali che li riguardano. Non sono obbligati a render conto all’Ordine delle proprie attività professionali personali.
Parag. 2 -I membri del secondo ceto si obbligano a tendere all’esercizio assiduo delle attività dell’Ordine indirizzate ad effettuare opere di valorizzazione e di sviluppo economico delle attività umane nonché opere di tutela degli interessi e dei bisogni umani, conformemente ai doveri del loro stato e nello spirito dell’Ordine.
Ovvero i membri del secondo ceto partecipano in modo assiduo alle riunioni dei comitati e delle commissioni delle camere capitolari.
Parag. 3 -I membri del terzo ceto sostengono solo occasionalmentele opere dell’Ordine con la propria personale dedizione, ovvero partecipano saltuariamente alle riunioni dei comitati e delle commissioni delle camere capitolari.
Parag. 4 – I membri dell’Ordine devono conformare esemplarmente la propria vita agli insegnamenti ed ai precetti dei propri convincimenti religiosi nonché dedicarsi alle attività dell’Ordine secondo quanto previsto dal Regolamento.
Parag. 5 -I membri versano un contributo finanziario fondo di dotazione detenuto dal Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro per il tramite dei Capitoli, la cui misura è stabilita in sede di Consiglio Accademico Confederale. Ne sono esentati i Sacerdoti di qualunque religione.
Parag 6-Tutti i membri dell’Ordine hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività organizzate dall’associazione internazionale medicea, di utilizzare i servizi e le strutture dell’Ordine , di ricevere periodicamente informazioni circa l’attività dell’Ordine , di esprimere liberamente il loro parere in seno all’Ordine, di eleggere i loro delegati o rappresentati al Capitolo Generale Regionale
Parag 7 L’adesione all’Ordine , oltre al contributo annuale volontario, non comporta obblighi di finanziamento.
Parag.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Ordine , né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’Ordine per il fondo di dotazione.
Parag.9 I soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Accademico Confederale dell’Ordine i versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Parag. 10 Obbligo di riunione conviviale in gruppo: Tutti i soci, militanti, soci sostenitori e membri accademici hanno l’obbligo di riunirsi in convivio insieme ad un gruppo almeno una volta ogni tre mesi ed in quella circostanza trattare a propria discrezione temi accademici correlati con le finalità dell’ordine oppure organizzare attività utili al raggiungimento degli scopi dell’Ordine.
I soci ed i membri accademici che fanno parte a titolo individuale del corpo militante a titolo individuale, ovvero che non appartengono a nessun gruppo, durante le riunioni conviviali possono aggregarsi ad un gruppo di loro scelta senza eseguire alcuna formalità di ingresso.
Parag. 11 Forma accademica delle riunioni conviviali: Le riunioni conviviali si tengono possibilmente in forma di accademie, ovvero gli argomenti vanno esaminati e discussi durante molteplici riunioni in ciascuna delle quali si tratta una specifica parte del tema a soggetto dell’Accademia.
L’ordine da rispettare per la trattazione degli argomenti deve essere possibilmente il seguente:
1) prima serata: presentazione del tema e analisi storica della materia; 2) seconda serata: analisi degli aspetti attuali della materia e presentazione delle problematiche. 3) terza serata: analisi della legislazione in materia sia pregressa che attuale. 4) quarta serata: dibattito sui temi più rilevanti ed individuazione dei membri che desiderino comporre il comitato tecnico. 5) quinta serata: presentazione delle proposte attuative o normative suggerite dai membri partecipanti all’accademia ed assegnazione al comitato dei temi sui quali esso dovrà redigere un provvedimento attuativo oppure normativo. 6) sesta serata: relazione del comitato sopra il provvedimento da esso preparato; 7) settima serata: relazione della commissione circa le motivazioni che hanno spinto ad approvare o disapprovare il provvedimento presentato dal comitato 8) ottava serata: incontro con il parlamentare che si occuperà di presentare sotto forma di proposta di legge alla camera dei deputati della Repubblica, il provvedimento approvato dalla commissione della camera capitolare Medicea. ( Se trattasi di un provvedimento di tipo attuativo incarico alla commissione esecutiva di mettere in atto il progetto); 9) nona serata e altre successive: incontri con rappresentanti esterni per pubblicizzare il progetto di legge.
Parag. 11 Obbligo di forma accademica delle riunioni conviviali: Le riunioni conviviali si tengono possibilmente in forma di accademie, ovvero gli argomenti vanno esaminati e discussi durante molteplici riunioni in ciascuna delle quali si tratta una specifica parte del tema a soggetto dell’Accademia.
L’ordine da rispettare per la trattazione degli argomenti deve essere possibilmente il seguente:
1) prima serata: presentazione del tema e analisi storica della materia; 2) seconda serata: analisi degli aspetti attuali della materia e presentazione delle problematiche. 3) terza serata: analisi della legislazione in materia sia pregressa che attuale. ) 4) quarta serata: dibattito sui temi più rilevanti ed individuazione dei membri che desiderino comporre il comitato tecnico. 5) quinta serata: presentazione delle proposte attuative o normative suggerite dai membri partecipanti all’accademia ed assegnazione al comitato dei temi sui quali esso dovrà redigere un provvedimento attuativo oppure normativo. 6) sesta serata: relazione del comitato sopra il provvedimento da esso preparato; 7) settima serata: relazione della commissione circa le motivazioni che hanno spinto ad approvare o disapprovare il provvedimento presentato dal comitato 8) ottava serata: incontro con il parlamentare che si occuperà di presentare sotto forma di proposta di legge alla camera dei deputati della Repubblica, il provvedimento approvato dalla commissione della camera capitolare Medicea. ( Se trattasi di un provvedimento di tipo attuativo incarico alla commissione esecutiva di mettere in atto il progetto); 9) nona serata e altre successive: incontri con rappresentanti esterni per pubblicizzare il progetto di legge.
Parag.6- Informazioni sull’attività del Capitolo e dell’Ordine: I capogruppo devono organizzare le riunioni del loro gruppo in luogo adatto e curare che il gruppo riceva costantemente informazioni sull’attività del loro Capitolo di zona e dell’Ordine; inoltre i capigruppo devono assicurarsi che tutti i membri ricevano tramite il Cancelliere del capitolo il materiale accademico che fosse eventualmente necessario per partecipare alle riunioni conviviali trimestrali.
ARTICOLO 10- CARICHE E OFFICI
Parag. 1-Le 3 alte cariche dell’Ordine sono:
Il Presidente Confederale (Presidente del Capitolo Confederale)
il Cancelliere Confederale, (coordinatore dell’attività di accettazione delle proposte di natura confederale)
il Ricevitore Confederale, (coordinatore dell’attività di smistamento delle proposte di interesse confederale)
Sono organi dell’Ordine :
Il Consiglio Accademico Confederale
Il consiglio Accademico Capitolare
L’Assemblea Capitolare, l’Assemblea Capitolare Generale e L’Assemblea generale Straordinaria.
I Capitoli Regionali;
I Capitoli Territoriali
I Capitoli di Zona
Parag. 2AlPrincipe di Toscana Titolare e Gran Maestro spetta a vita la massima carica dell’Ordine purché al momento del proprio insediamento abbia raggiunto la maggiore età secondo la legge Italiana
Parag. 3Al momento della costituzione dell’Ordinela massima carica dell’ordine spetta a Don Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, Principe di Toscana Titolare*, Gran Maestro dell’Ordine, legatario pro-tempore della Primogenitura Dinastica stabilita per testamento dell’Elettrice Palatina in favore dell’Agnazione Medicea.
*( Bolla di investitura data dal Papa Pio V a Cosimo 1° il 27/8/1569)
Parag. 4- Le alte cariche e le cariche di presidente Capitolare sono ricoperte da Accademici di Giustizia.Se vengono eletti Accademici professi per loro specifiche qualità, l’elezione deve essere ratificata dal Principe di Toscana o in sua vece dal Presidente.
TITOLO III
GOVERNO DELL’ ORDINE
ARTICOLO 11- IL PRINCIPE DI TOSCANA TITOLARE E GRAN MAESTRO
Il Principe di Toscana Titolare è Gran Maestro a vita ed a lui compete la sovranità dell’ Ordine .
Al Principe di Toscana Titolare e Gran Maestrospettano onori speciali durante le cerimonie dell’Ordine.
ARTICOLO 12- REQUISITI DEL PRINCIPE DI TOSCANA TITOLARE E GRAN MAESTRO
Parag. 1 –, Il Principe di Toscana avente diritto a divenire titolare della massima carica dell’Ordine è il legatario pro tempore della primogenitura dinastica stabilità per testamento da S.A.E Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice palatina in favore dei suoi parenti più prossimi della Casa Medici (agnati).
Così come prescritto da S.A.E Anna Maria Luisa de’Medici Elettrice Palatina nel proprio testamento,il legatario di S.A.Eper poter mantenere tale propria qualifica, nonché la massima carica dell’Ordine,è obbligato a risiedere in Firenze con la casa aperta ed eventualmente anche con la famiglia altrimenti la massima carica dell’Ordine nonché il suo ruolo di legatario dinastico passano al parente più prossimo successivo della casa Medici che risieda a Firenze..
In caso di assenza o di minore età di un membro della famiglia Medici che abbia i suddetti requisiti, il Presidente dell’Ordine svolgerà i compiti di luogotenente interinale del Gran Maestrofino al momento la massima carica dell’ordine potrà essere assunta da un membro della Famiglia Medici che abbia i requisiti di età nonché di idoneità di cui sopra.
Qualora per qualunque motivo si dovesse procedere all’elezione di un nuovo presidente che assuma la qualifica di Luogotenente interinale, l’elezione spetta al Capitolo Generale Straordinario dell’Ordine .
Esso dovrà scegliere il nuovo Luogotenente interinale preferibilmente tra gli Accademici di Giustizia, con almeno dieci anni di attività di direzione presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, se di età inferiore ai cinquanta anni; per gli Accademici Di Giustizia di età superiore ai 50 anni, membri dell’Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di esercizio di attività di alta direzione come sopra.
Parag. 2 – L’elezione del luogotenente interinale va comunicata al Rappresentante Dinastico Titolare della ex Casa Granducale Medicea di Toscana minore di età pro –tempore esistente, prima dell’assunzione della carica,con lettera dell’eletto.
ARTICOLO 13- GIURAMENTO DEL PRINCIPE DI TOSCANA TITOLARE E GRAN MAESTRO.
Il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestropresta davanti al Consiglio Accademico in solenne seduta il seguente giuramento:
“Io … solennemente prometto e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce e per i Santi Evangeli di Dio, di osservare lo Statuto ed il Regolamento, le regole e le lodevoli consuetudini dell’Ordine nostro, e di reggere coscienziosamente l’attività dell’Ordine. Così mi aiuti Iddio e se inadempiente sarà in pericolo l’anima mia.”
ARTICOLO 14- POTERI DELPRINCIPE DI TOSCANA TITOLARE E GRAN MAESTRO
Parag. 1 – Il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, assistito dal Consiglio accademico Confederale, provvede all’esercizio della suprema autorità confederale, al conferimento delle cariche e degli offici del capitolo Magistrale nonché al governo generale dell’Ordine . Al Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro spetta la rappresentanza legale dell’Ordine di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestropuò conferire procura, sempre e solo per iscritto, ad uno o più membri del Consiglio Accademico Confederale , sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Accademico Confederale , il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro può attribuire, sempre e solo per iscritto, la rappresentanza dell’Ordine anche ad estranei al Consiglio stesso.
Parag. 2 – Spetta in particolare al Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, oltre al coordinamento e alla direzione a vita del Consiglio accademico Confederale, anche il coordinamento e la direzione a vita del Capitolo Granducale di Toscana:
a) promulgare mediante decreto “motu proprio”gli atti di governodell’Ordine di interesse Confederale;
c) dare esecuzione alle decisioni e ai provvedimenti del consiglio accademico Confederale;
d) ricevere nell’Ordine i membri nel terzo ceto con provvedimento di “Motu Proprio”;
e) dare esecuzione agli atti dello Stato Italiano che riguardano l’Ordine;
f) ratificare, previo voto deliberativo del Consiglio Accademico Confederale, gli accordi internazionali;
g) Convocare l’Assemblea Capitolare, Generale nonché generale straordinaria del Capitolo Granducale di Toscana.
h) ratificare l’istituzione e l’ammissione all’Ordine dei Capitoli Regionali, Territoriali e di Zona nonché l’approvazione dei relativi statuti
Parag. 3 – I decreti di cui al parag. 2 sopra) sono detti magistrali o consiliari, a seconda che l’atto di governo promani direttamente dalPrincipe di Toscana Titolare e Gran Maestro o vi sia stata la previa assistenza o la previa delibera del Consiglio Accademico Confederale . Nel caso di voto deliberativo, il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestronon può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto ad emanarne uno conforme.
ARTICOLO 15- RINUNCIA ALL’OFFICIO PRINCIPE DI TOSCANA TITOLARE E GRAN MAESTRO
La rinuncia all’officio di Principe di Toscana Titolare e Gran Maestrodeve essere accettata dal Consiglio Accademico Confederale.
ARTICOLO 16- GOVERNO STRAORDINARIO
Parag. 1 – In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestrol’Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Presidente Confederale dell’Ordine, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della vacanza dell’officio.
Parag. 2 – L’impedimento permanente del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestroè dichiarato dalla Camera Capitolare della Giustizia e degli Ordinamenti interni collocata preso il Capitolo Magistrale , con procedura in camera di consigliodel Capitolo Magistrale, su ricorso deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Accademico Confederale, convocato e presieduto dal Cancelliere Confederale.
Il ricorso è presentato dal Cancelliere della Camera della Giustizia e degli Ordinamenti interni collocata preso il Capitolo Magistrale o da un membro del Consiglio Accademico Confederale a ciò delegato. Se il ricorso ha esito positivo il Presidente dell’Ordine assume la Luogotenenza Interinale.
Parag. 3 -In caso di impedimento del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestroper un periodo di oltre un mese, il Presidente Confederale assume l’amministrazione ordinaria dell’Ordine e convoca immediatamente il Consiglio Accademico Confederale per la conferma.
Parag. 4 – In caso di impedimento del Presidente Confederale, il Consiglio Accademico Confederale elegge un Luogotenente Interinale nella persona di un proprio membro, Accademico di Giustizia.
ARTICOLO 17- IL CONSIGLIO ACCADEMICO
Parag. 1 Il Consiglio accademico può essere
- Confederale, quando è nominato dall’assemblea generale Straordinaria del Capitolo Confederale ed assiste il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro nel governo dell’Ordine per le questioni di interesse confederale
- Capitolare,quando nominato dall’assemblea generale Straordinaria del Capitolo assiste il Presidente del Capitolo nel governo dell’Capitolo per le questioni di interesse Capitolare.
Parag.2l Consiglio Accademicodura in carica cinque anni,le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ( consiglio Capitolare) oppure del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro.(Consiglio Confederale)
Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Presidente ( consiglio Capitolare) oppure del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro (Consiglio Confederale), quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, si procederà, da parte del Consiglio stesso, alla sostituzione degli stessi tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute del Presidente ( consiglio Capitolare) oppure del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro.(Consiglio Confederale) ed in loro assenza da un membro del Consiglio Accademico. Le riunioni del Consiglio Accademicodevono risultare da apposito verbale, firmato dal del Presidente ( consiglio Capitolare) oppure del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro.(Consiglio Confederale) e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Accademico.
Parag. 3 -Fanno parte del Consiglio Accademico:
a) il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestroche lo presiede a vita;( consiglio Accademico Confederale)
b) il Presidente del Capitolo che lo presiede,(eccetto il presidente del Capitolo Confederale presieduto dal Gran Maestro)
c) i titolari delle tre Alte Cariche dell’Ordine o del Capitolo
d) i presidenti dei Capitoli Regionali ( Consiglio Accademico Confederale)
e) I presidenti delle Camere Capitolari ( Consiglio Accademico Capitolare)
Parag. 4 – Spetta in particolare al Consiglio Accademico, coordinato e diretto del Presidente ( consiglio Capitolare) oppure del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro(Consiglio Confederale):
a) emanare, i provvedimenti legislativi nelle materie di interesse confederali non disciplinate dallo statuto e dal successivo Regolamento;
b) ratificare o modificare i provvedimenti legislativi adottati dai Capitolo
c) ammettere i membri dell’Ordine , al primo e al secondo ceto dell’Ordine , previo un periodo di prova
d) amministrare, con l’assistenza i beni del Comun Tesoroe vigilare sulle proprietàdel Capitolo;
e) ratificare gli accordi;
f) convocare l’Assemblea Generale Straordinaria del Capitolo , che avrà facoltà di sciogliere il Consiglio Accademico e di eleggerne uno nuovo, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento;
g) prevedere chiari criteri di ammissione ed esclusione dei nuovi membri nell’Ordine;
h) adottare provvedimenti disciplinari;
i) compilare il rendiconto contabile annuale dell’Ordine;
j) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
k) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
l) approvare il programma capitolare o confederale dell’Ordine ;
m) elaborare un piano di attività capitolare o confederale annuale
n) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Ordine (solo capitolo Confederale) ;
- o) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria del Capitolo; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del Capitolo;
p) ratificare o modificare i provvedimenti confederali adottati dal Principe di Toscana Titolare e Gran Maestrooppure dal Presidente del Capitolo per motivi di necessità ed urgenza;
q) determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute da parte del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, oppure del Presidente e dei membri del Consiglio AccademicoConfederale per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all’Ordine , e per ultimo il rimborso spese, per i membri del quarto ceto se già stabilito in precedenza, per incarichi svolti dai membri del quarto ceto come lavoro volontario non retribuito. Determinare e deliberare i contributi di natura forfetaria, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’Ordine e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
r) stabilire la quota associativa annuale;
s) decidere sull’istituzione e l’ammissione all’Ordine di nuovi capitoli regionalie sull’approvazione dei relativi statuti. ( solo per Consiglio Accademico Confederale)
Parag. 5 – I membri del Consiglio Accademico e sono eletti dall’Assemblea Capitolare Generale Straordinaria.
Parag. 6- I membri del Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla successivadall’Assemblea Generale Straordinaria.
e possono essere rieletti. Per una terza o una ulteriore consecutiva rielezione per la stessa carica, èrichiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
ARTICOLO 18- IL CONSIGLIO DEL GOVERNO DELL’ORDINE.
Parag. 1 -Il Consiglio del Governo è un organo consultivo di trattazione della linea politica confederale , religiosa, accademica, internazionale, o di altri aspetti generali della vita dell’Ordine e può dare suggerimenti ai titolari delle tre Alte Cariche e alla camera delle Finanze e del Comun Tesoro. Si riunisce almeno due volte l’anno.
Parag. 2 – Fanno parte del Consiglio del Governo nove Consiglieri di differenti aree geografiche elettidall’Assemblea Generale Straordinaria del Capitolo Confederale tra i membri appartenenti ai primi tre ceti dell’Ordine .
Parag. 3 -Alle riunioni del Consiglio del Governo sono presenti:
a) il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestroche lo convoca e lo presiede;
b) i nove consiglieri eletti dall’Assemblea generale straordinario del Capitolo confederale ;
c) il Presidente del Capitolo confederale, il cancelliere del capitolo Confederale, o il ricevitore del Capitolo confederale, allorquando siano trattate questioni di loro competenza.
Parag. 4 -I nove Consiglieri rimangono in carica fino al successivo dall’Assemblea Generale Straordinaria del Capitolo Confederale e possono essere rielettiper una sola volta.
ARTICOLO 19- L’ASSEMBLEA
Parag. 1 – l’Assemblea è il supremo consesso di ciascun Capitolodell’Ordine.
L’Assemblea Ordinaria è costituita dai rappresentanti deidiversi ceti iscritti al Capitolo, eletti o delegati allo scopo.
L’Assemblea Generale è convocata una volta ogni anno per l’approvazione del rendiconto e ogni cinque anni per l’elezione delle cariche e degli organi capitolari.
Parag. 2 L’Assemblea può venire convocata dal Presidente del Capitolo ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta rivolta al Presidente dalla maggioranza dei direttori delle commissioni tecniche.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nelle sedi dei capitoli di zona dell’Ordine,ubicati nel territorio di competenza del capitolo, almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e tramite comunicazioni alle sedi medesime. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo dell’assemblea, l’ordine del giorno, la data della seconda convocazione se prevista.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente del Capitolo e trascritto nel libro delle delibere del Capitolo.
Parag. 3 – Fanno parte delle Assemblea :
a) Il presidente del capitolo che la presiede;
b) h) i nove Consiglieri del Presidente del Capitolo
c) le alte cariche di ciascun capitolo
d) 21 Accademici di giustizia– e in mancanza di questi di 21 accademici Professi – in rappresentanza delle commissioni tecniche e del Capitolo, eletti allo scopo da tutti i membri delle commissioni tecniche del capitolo medesimo;
e) 21 Accademici di Giustizia – e in mancanza di questi di 21 accademici Professi – in rappresentanza dei comitati tecnici del Capitolo, eletti allo scopo da tutti i membri dei comitati tecnici del capitolo medesimo
f) 21 Accademici del terzo ceto- e in mancanza di questi 21 soci militanti- in rappresentanza dei membri dell’ordine aggregati ai capitoli di zona, eletti allo scopo da tutti i membri dell’ordine aggregati al capitolo di zona medesimo, oppure aggregati a tutti i capitoli di zona che si trovano nella circoscrizione del capitolo regionale o del capitolo territoriale
Parag. 4 – L’Assemblea delibera:
- l’elezione delpresidente del Capitolo ( eccetto che del presidente del Capitolo Magistrale che è a vita il Gran Maestro dell’ordine)
- l’elezione dei nove membri del consiglio ristretto del presidente del Capitolo
- L’elezione del consiglio accademico capitolare
- l’elezione dei membri delle Commissioni tecniche capitolari
- l’elezione dei membri dei comitati tecnici del Capitolo
- l’elezione dei membri dell’ordine iscritti al Capitolo, oppure dei soci militanti aggregati ad un capitolo di zona, che entreranno a far parte delle commissioni tecniche ed dei comitati tecnici dei capitoli regionali, dei capitoli territoriali,
- elezione dei membri del capitolo che faranno parte della quota capitolare di partecipazione alle 3 Camere Internazionali Medicee
- elezione dei membri del capitolo che faranno parte della quota capitolare di partecipazione Capitolo Confederale
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario del capitolo e della relazione annuale;
- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- la deliberazione sugli argomenti posti alla sua attenzione del Capitolo dal Consiglio Accademico Confederale ;
- l’approvazione o la discussione dei Regolamenti proposti dal Consiglio Accademico Confederale per il funzionamento del Capitolo.
Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega, per rappresentanza o tramite delegati o procuratori.
In prima convocazione ordinaria,l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà dei membri aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione ordinariail Capitolo ordinario è valido qualunque sia il numero dei membri aventi diritto intervenuti.
L’Assemblea Capitolare delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
ARTICOLO 20- L’ASSEMBLEA GENERALE STRAODINARIA
Parag. 1 – L’Assemblea Generale Straordinaria del Capitolo è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei membri del capitolo aventi titolo a parteciparvi, delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Non è ammesso il voto per delega, per rappresentanza o tramite delegati o procuratori.
L’Assemblea Generale straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto e del regolamento;
- sullo scioglimento dei Capitoli;
- sulla nomina del loro liquidatore.
Parag. 2– L’Assemblea generale straordinaria del Capitolo Confederale si riunisce obbligatoriamente, ogni 5 anni a far data dal 1 Gennaio Dicembre 2012, per confermare nelle loro cariche
a) I membri del consiglio accademico confederale
b) Il presidente confederale
c) Il Cancelliere Confederale
d) Il Ricevitore Confederale
e) I nove consiglieri di Governo.
In tale circostanza conferma altresì in coincidenza della scadenza di cui al paragrafo 2 sopra anche la carica di Luogotenente Interinale al Presidente Confederale che sia stato chiamato ad assolvere per un lungo periodo i compiti di Luogotenente interinale del Gran Maestro
Parag. 3 -Hanno diritto di voto:
a) il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro
b) i membri del Consiglio Accademico confederale;
c) 21 Accademici di Giustizia – e in mancanza di questi di accademici Professi – in rappresentanza delle commissioni tecniche del Capitolo Confederale , eletti allo scopo da tutti i membri delle Commissioni del Capitolo Confederale;
d) 21 Accademici di giustizia- e in mancanza di questi di accademici Professi , in rappresentanza dei comitati tecnici del capitolo confederale, eletti allo scopo da tutti i membri deicomitati tecnici confederali.
e) i nove Consiglieri del Governo dell’Ordine
Parag. 4 – Nel caso che uno o più membri del Consiglio Accademico Confederale oppure delle alte cariche non venganoconfermati nei modi come sopra nella propria carica , i membri del primo ceto facenti parte di detta Assemblea Generale Straordinaria hanno facoltà di proporretre diversi candidatiper ciascuno dei membri non confermati. Se entro la prima giornata di riunioni di detta Assemblea generale Straordinaria non viene presentata una terna di candidati per ciascun membro o se da questa proposta elettorale non si riesce, entro le prime tre votazioni, ad eleggere i candidati che sostituiscono i membri non confermati, anche tutti i membridi detta Assemblea generale Straordinaria hanno facoltà di scelta delle terne di candidati per le successive votazioni.
Parag. 5 -Dopo la quinta infruttuosa votazione l’Assemblea generale Straordinaria Confederale delibera, con la stessa maggioranza se procedere alla elezione di un consigliere Luogotenente al posto di ciascun membro non confermato e per un periodo di un anno al massimo. In caso negativo riprendono le votazioni per l’elezione del nuovo membro. In caso positivo il consigliere Luogotenente è eletto con ballottaggio tra le coppie di candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione.
Nel ballottaggio prevale quello tra i due candidati che ottiene il maggior numero dei voti. Se il candidato è unico, è necessario il voto della maggioranza dei presenti.
Parag. 6 – Se eletto, il consigliere Luogotenente deve riconvocare l’Assemblea Generale Straordinaria prima della scadenza del suo mandato.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE
ARTICOLO 21- RISORSE ECONOMICHE E SCIOGLIMENTO DEL CAPITOLO
Parag.1-Ciascun CapitoloCamera trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi volontari versati dai membri all’atto di iscrizione al quarto ceto dell’Ordine;
b) contributi volontari di qualunque natura versati da terzi;
c) commissioni percentuali sui ricavi indicate da provvedimenti attuativi di proposte emessi dai capitoli dell’Ordine in favore dello sviluppo economico di specifiche attività.
d) ricavi daattività di qualunque natura effettuate in maniera volontaria dai membri del Capitolo entro i limiti del regolamento allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle opere dell’Ordine o per il sostegno economico delle proprie strutture.
d) contributi di sostegno all’ordine versati dallo Stato, Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private.
e) contributi di sostegno all’Ordine versati da organismi internazionali;
f) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ordine a qualsiasi titolo;
g) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
h) rimborsi derivanti da convenzioni;
l) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi organizzate dall’Ordine, comunque occasionali;
m) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
I mezzi finanziari che pervengono al capitolo vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un Istituto di Credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente del Capitolo oppure di un membro dell’Ordine da lui delegato con delega scritta.
Parag 2- Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’Ordine e dai beni mobili o strumentali che pervengano all’Ordine in virtù della sua attività.
Parag 3-È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Ordine, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge degli stati ove è presente l’Ordine , ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Parag 4- Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, il Capitolo dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Parag 5-L’esercizio contabile di ciascun capitolo si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Accademico di ciascun Capitolo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario delle attività del Capitolo medesimo dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Accademico Capitolare, che dia testimonianza delle attività del Capitolo, degli eventi e delle iniziative di protezione delle arti delle scienze e delle lettere realizzate mediante:
-opere di tutela dei bisogni e degli interessi umani di membri del Capitolo oppure di membri della comunità residente nella zona circoscrizionale del capitolo,
-opere di sostegno dello sviluppo economico delle attività di membri del Capitolo oppure di membri della comunità residente nella zona circoscrizionale del capitolo,
Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea Capitolare entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso le sedi dei Capitoli nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione dei membri di tutti i ceti.
Parag 6-La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile
Parag 7-In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Capitolo, l’Assemblea Generale Straordinaria nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad al Capitolo Regionale facente parte della medesima circoscrizione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELL’ORDINE
ARTICOLO 22 GLI ORGANI LEGISLATIVI
Sono organi legislativi dell’ordine :
a) I Capitoli
b) Le camere capitolari
c) Le commissioni tecniche camerali del capitolo
d) I comitati tecnici camerali del capitolo
e) I Comitati capitolari esecutivi e di controllo
ARTICOLO 23: I CAPITOLI
Parag. 1Ciascun capitolo può essere
A) CONFEDERALE, è presieduto dal Presidente dell’Ordine e tratta pratiche di interesse esclusivamente confederale
B) REGIONALE( oppure NAZIONALE in caso di istituzione degli auspicati stati Capitolari Italiani)
Parag 2I capitoli Regionali oppure Nazionali a loro volta possono essere di natura
a) Dinastica, quando presieduti un Principe Capitolare ereditario, un Duca Capitolare ereditario oppure un Granduca Capitolare ereditario dell’Ordine.
b) Presidenziale, quando presieduti direttamente da un Presidente Regionale ( o Nazionale) eletto che resta in carica cinque anni
Parag 3 I capitoli Regionali (oppure NAZIONALI in caso di istituzione degli auspicati stati Capitolari Italiani) possono essere
a) territoriali, quando trattano pratiche di interesse esclusivo del circoscrizione territoriale loro assegnata
b) Di zona, quando trattano pratiche di interesse esclusivo del circoscrizione territoriale loro assegnata
Parag. 4 Fanno parte del Capitolo:
a) il Presidente del Capitolo,( direttore di tutte le attività del capitolo)
b) i nove membri del consiglio ristretto del presidente del capitolo
c) Il ricevitore( coordinatore dell’attività di accettazione delle proposte)
d) il Cancelliere (coordinatore dell’attività di smistamento delle proposte)
e) i presidenti di tutte le camere capitolari (coordinatori delle attività di tutte le commissioni tecniche camerali)
f) i presidenti di ciascuna commissione tecnica camerale(coordinatori delleattività della propria commissione tecnica camerale)
g) i direttori di ciascun comitato tecnico camerale (coordinatori delle attività del proprio comitato tecnico camerale)
h) i membri di tutte le commissioni tecniche camerali
i) i membri di tutti i comitati tecnici camerali
j) i membri di tutti i comitati capitolari esecutivi
k) il corpo della milizie storiche capitolari
l) i soci aggregati ai capitoli di zona membri del quarto ceto( soci accademici e soci militanti);
m) un rappresentante degli Accademici di Giustizia competente nelle materie di trattazione delle camere capitolari ma non facente parte delle commissioni
n) due rappresentanti appartenenti al secondo ceto competenti nelle materie di trattazione delle camere capitolari ma non facente parte delle commissioni;
- o) due rappresentanti appartenenti al terzo ceto competente nelle materie di trattazione delle camere capitolarima non facente parte delle commissioni;
ARTICOLO 24: LE CAMERE CAPITOLARI
Parag. 1 Le camere Capitolari sono organismi deliberativi interni al Capitolo, costituiti o costituendi e dotati di proprio regolamento
Parag.2 Ciascuna camera viene istituita presso un capitolo esclusivamente quando ciò è ritenuto necessario dagli organi costituenti il medesimo. Successivamente alla costituzione del capitolo il numero la natura delle camere il numero e la natura delle camere facenti parte di quel capitolo potrà variare a seguito di procedure stabilite dal regolamento.
Parag 3Le camere Capitolari sono le seguenti:
- CAMERA INTERNAZIONALE MEDICEA DELLA CULTURA E DELL’ARTE ( presente solo nel capitolo Magistrale)
- CAMERA INTERNAZIONALE MEDICEA DELLE RELAZIONI ESTERE E COOPERAZIONI INTERNAZIONALI (presente solo nel capitolo magistrale)
- CAMERA INTERNAZIONALE MEDICEA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ ( presente solo nel capitolo magistrale)
- CAMERA CAPITOLARE DEL TURISMO E DELLO SPORT
- CAMERA CAPITOLARE DELLA FORMAZIONE ETICA E PROFESSIONALE
- CAMERA CAPITOLARE DI SVILUPPO DELL’ ECONOMIA E DEL COMMERCIO
- CAMERA CAPITOLARE DELLE RELAZIONI POLITICHE INTERNE E DEGLI INTERESSI ISTITUZIONALI
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE RISORSE UMANE
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE ED URBANO
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SOCCORSO UMANITARIO
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA DELLA GIUSTIZIA E DEGLI ORDINAMENTI INTERNI
- CAMERA CAPITOLARE DI TUTELA,DELLE FINANZE E DEL COMUN TESORO
- CAMERA CAPITOLARE DI VIGILANZA E CONTROLLO
Parag 4 – Le camere potranno essere erette in qualunque momento successivo alla promulgazione del presente statuto mediante la redazione di un proprio specifico statuto che si richiami al presente e firmato dal Presidente del Capitolo
Parag.5Le camere, attraverso l’istituto delle commissioni tecniche capitolari, deliberano come da proprio regolamento l’approvazione oppure la disapprovazione delle proposte ricevute dai comitati tecnici camerali
ARTICOLO 25: IL PRESIDENTE DEL CAPITOLO
Parag. 1 –Il presidente del Capitolo Regionale viene nominato per la prima volta dal Presidente del Capitolo Confederale previo parere del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro e successivamente dall’Assemblea Capitolare Generale del CapitoloRegionale.Il presidente del Capitolo territoriale e del capitolo di zona vengono nominati per la prima volta dal Presidente del Capitolo Confederale previo parere del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro e successivamente dal Capitolo Generale regionale di competenza
Il Presidente di ciascun capitolo è assistito da un Consiglio ristretto di nove persone che viene eletto dal consiglio accademico.il Cancelliere ed il Ricevitoredi ciascun capitolo sono nominati dal Presidente del rispettivo Capitolo.
ARTICOLO 26- POTERI SPECIALI DEL PRESIDENTE DEL CAPITOLO
Parag. 1 – Al Presidente del Capitolo , assistito dal proprio consiglio ristretto, provvede all’esercizio della suprema autorità nell’ambito del territorio Capitolare da lui presieduto, al conferimento delle cariche e degli offici e al governo generale dell’Ordine nel suo territorio . Al Presidente del Capitolo spetta la rappresentanza legale dell’Ordine di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente del Capitolo può conferire procura, sempre e solo per iscritto, ad uno o più membri del Consiglio Accademico, sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Accademico, il Presidente del Capitolo può attribuire, sempre e solo per iscritto e dietro consenso del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, la rappresentanza dell’Ordine nel territorio Capitolare di sua competenza anche ad estranei al Capitolo stesso.
Parag. 2 – Spetta in particolare al Presidente del Capitolo , oltre al coordinamento e alla direzione delle attività dei Direttori delle commissioni tecniche Capitolari:
a) promulgare mediante decreto motu proprio sopra il territorio capitolare, gli atti di governo di natura circoscrizionale e non federale dell’Ordine;
c) dare esecuzione sul territorio Capitolare di sua competenza alle decisioni e ai provvedimenti del consiglio accademico e del consiglio accademico confederale;
d) ricevere nell’Ordine i membri nel terzo ceto con provvedimento di “Motu Proprio”;
e) dare esecuzione agli atti di governo dell’ordine emessi dalle commissioni capitolari sopra la circoscrizione capitolare da lui presieduta;
f) ratificare, previo voto deliberativo del Consiglio accademico confederale, gli accordi;
g) convocare all’Assemblea ed all’assemblea generale straordinaria i membri dell’ordine che appartengono al capitolo .
h) ratificare l’istituzione delle commissioni tecniche e dei comitati tecnici e l’approvazione dei relativi regolamenti.
Parag. 3 – I decreti di cui al parag. 2 sopra) sono detti Presidenziali oppure consiliari, a seconda che l’atto di governo promani direttamente dal Presidente del Capitolo o vi sia stata la previa assistenza o la previa delibera della commissione tecnica capitolare . Nel caso di voto deliberativo, il Presidente del Capitolo non può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto ad emanarne uno conforme.
ARTICOLO 27. EREZIONE DELLE COMMISSIONI E DEI COMITATI TECNICI
Parag. 1 -Per l’erezione di una commissione tecnica o di un comitato tecnico sono necessari almeno cinque Accademici di Giustizia.
Parag. 2 – L’erezione di una commissione tecnica o di un comitato compete al Presidente del Capitolo, previo parere del Presidente dell’Ordine.
Parag. 3 -Il Presidente dell’Ordine , previo parere dei Presidenti dei competenti capitoli e il voto deliberativo del Consiglio Accademico, procede all’erezione di nuove commissioni tecniche e nuovi comitati tecnici nonché all’approvazione dei relativi regolamenti.
Parag. 5 – I membri dei primi tre ceti possono far parte delle commissionitecniche e dei comitati tecnici.
I direttoridelle commissioni tecniche e dei comitati tecnici sono nominati dal Presidente del Capitolo; il Cancelliere e il Ricevitore della commissione tecnica sono nominati dal direttore della commissione tecnica, sentiti i membri del primo ceto, preferibilmente tra gli Accademici del primo o del secondo ceto.
Parag. 5 – L’erezione delle commissioni tecniche e dei comitati tecnici va comunicata dal Presidente del Capitolo al Presidente dell’Ordine. Il Presidente della commissione tecnica e del comitato tecnico eletti non possono assumere la propria carica finché non abbiano ricevuto l’assenso del Presidente del capitolo e non abbiano prestato giuramento.
Parag. 6 -Eguale procedura deve essere seguita per unire, dividere o sopprimere commissioni camerali.
ARTICOLO 26- DURATA DELLE CARICHE
Il Presidente del Capitolo, i membri del Consiglio ristretto i membri delle commissioni tecnici e dei comitati tecnici rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Per la rielezione al terzo quinquennio e a quelli successivi, è richiesta la maggioranza dei due terzi.
ARTICOLO 28- IL LUOGOTENENTE DEL DIRETTORE DELLA COMMISSIONE TECNICA E DEI COMITATI TECNICI
Parag. 1 – Ogni qualvolta ricorrano motivi di opportunità o di necessità, il direttore della commissione tecnica e del comitato tecnico , sentito il presidente del proprio Capitolo, può nominare un Luogotenente che lo sostituisca per un anno, in tutto o in parte, nell’ esercizio delle funzioni. La nomina va approvata dal Presidente del Capitolo.
Parag. 2 – In caso di necessità, ove il direttore della commissione tecnica e del comitato tecnico non provveda ai sensi del parag. 1, la nomina di un Luogotenente è devoluta al Presidente dell’Ordine.
Parag. 3 – Il Presidente del Capitolo, sentito il Consiglio ristretto, può nominare, per un periodo massimo di tre mesi, un Luogotenente che lo sostituisca.
Parag. 4 -Il Luogotenente deve essere Accademico di giustizia o Professo.
ARTICOLO 29- IL VICARIO E IL PROCURATORE DEL DIRETTORE DI COMMISSIONE TECNICA E DI COMITATO TECNICO.
Parag. 1 – Il Presidente del Capitolo, previo parere del Presidente dell’Ordine, per giuste e gravi cause può revocare un direttore di commissione tecnica o di comitato tecnico e nominare un Vicario.
Parag. 2 – Qualora non si possa procedere all’elezione del nuovo direttore della commissione tecnica o del comitato tecnico , il Vicario rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale Regionale.
Parag. 3 – In caso di impossibilità di funzionamento della commissione tecnica o del comitato tecnico, o per altre giuste e gravi cause, il Presidente del Capitolo, previo parere del Presidente dell’Ordine, nomina un Procuratore che rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale Regionale.
Parag. 4 – Il Vicario ed il Procuratore devono essere preferibilmente Accademici Di Giustizia o professo.
ARTICOLO 30: LE PROPOSTE
Parag.1 Natura giuridica delle proposte
Le proposte possono essere di carattere normativo oppure di carattere attuativo
Le proposte possono essere:
- di interesse confederale quando riguardano provvedimenti per la tutela degli interessi e dei bisogni di tutti i membri dell’ordine
- di interesse circoscrizionale quando riguardano provvedimenti attuativi di opere di valorizzazione e di sviluppo economico delle attività esclusivamente di membri dell’ordine residenti in un determinato capitolo.
Parag. 2 Presentazione delle proposte
- Le propostedi interesse confederale vanno presentate ai capitoli Magistrali, Presidenziali oppure Dinastiche per la relativa approvazione da parte delle commissioni tecniche di quei capitoli
- Le proposte di interesse circoscrizionale vanno presentate ai capitoli regionali, territoriali oppure di zona a seconda che esse siano di interesse rispettivamente
a) di tutti i membri dell’ordine residenti nella circoscrizione regionale
b) di tutti i membri dell’ordine residenti nella circoscrizione territoriale
c) di tutti i membri dell’ordine residenti nella circoscrizione di zona
I proponenti possono esclusivamente essere membri dei comitati tecnici oppure presidenti capitolari.
Parag. 3 Militanti, sostenitori nonché tutti i cittadini possono presentare ai presidenti dei comitati tecnici di zona delle proposte di carattere normativo e/o attuativo circoscrizionale quando recano la firma di un capogruppo ed il relativo gruppo sia composto da almeno dieci militanti e/o sostenitori, oppure da 50 cittadini non soci residenti nella medesima zona.
Le proposte presentate ai comitati dai capogruppo di militanti e/o sostenitori saranno inoltrate alle commissioni tecniche di zona ad esclusivo ed insindacabile giudizio dei membri dei comitati tecnici di zona che le hanno ricevute. In caso di rifiuto dell’inoltro della proposta il direttore del comitato tecnico spiegherà per iscritto le motivazioni del rifiuto. Il provvedimento di rifiuto può essere impugnato dai militanti e dai sostenitori davanti al presidente della camera regionale della giustizia dell’ordine.
Parag.7 – Quote associative e contribuiti di sostegno: Il Consiglio Accademico Capitolare stabilirà l’ammontare delle quota associativa e dei contributi economici annuali che il capitoli di zona dovranno richiedere membri aggregati ( militanti, sostenitori e membri dei tre ceti) ed il Consiglio Accademico Confederale
ARTICOLO 32- TESTO E TRADUZIONI UFFICIALI DELLO STATUTO
Parag. 1 – Il testo della Statuto è redatto in lingua italiana. Il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro, previo parere del Consiglio Accademico, disporrà per la traduzione ufficiale in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo.
Parag. 2 – Il testo in lingua italiana, munito della firma del Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro è conservato nell’archivio dell’Ordine .
Parag. 3 – In caso di contrasto di interpretazione prevale il testo ufficiale in lingua italiana.
ARTICOLO 33- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Parag.1 – Entro 2 Anni dall’entrata vigore del presente statuto il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestroemanerà il regolamento dei singoli capitoli, delle commissioni tecniche e dei comitati tecniciche costituirà parte integrante del presente statuto.Per quanto non previsto dal presente statuto varranno pertanto le disposizioni contenute nel regolamento nonché le norme di legge vigente in materia.Il Principe di Toscana Titolare e Gran Maestro , previo voto deliberativo del consiglio accademico, emanerà inoltre disposizioni transitorie e finali per disciplinare i rapporti pendenti ed eventuali atti di integrazione dello statuto al momento dell’entrata in vigore dello statuto medesimo e del Regolamento. Firenze ,1 Gennaio 2012