Il Gran Magistero Mediceo dell’Ordine di Santo Stefano P.M.

CENNO STORICO

L’Ordine di Santo Stefano P.M è un ente  Dinastico territoriale di diritto pontifico, fondato dal Granduca Cosimo primo de’Medici approvato nel 1561 con Bolla Pontificia “His Qua” del Papa Pio IV. È un Ordine cosiddetto “di Corona”, il cui Gran Magistero  spetta al  Granduca di Toscana pro-tempore esistente anche non regnante,  purché la Dinastia non abbia subito la cosiddetta “debellatio” per abdicazione o  acquiescenza. Dal 1737  al 1859 il governo della Toscana fu tolto arbitrariamente ai Medici dall’Imperatore Carlo VI e da lui assegnato alla Casa di Asburgo Lorena mediante un nuovo titolo Granducale di concessione Imperiale, che però non poté abrogare il titolo Granducale di concessione pontifica concesso ai Medici dal Papà Pio V, ancora valido e spettante a Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano.

Dopo il 1737 dunque, il Gran Magistero dell’Ordine divenne di spettanza, oltre che della Casa Medici in virtù della bolla Pontificia ancora valida, anche della Casa Granducale di Asburgo Lorena Toscana in virtù della Bolla Imperiale, grazie alla quale  i Lorena di Toscana sedettero sul trono Granducale di Toscana fino al 1870, data della loro abdicazione in favore dell’Imperatore Francesco Giuseppe.

A parte durante la breve parentesi napoleonica in cui la Toscana divenne Regno di Etruria,  i Lorena mantennero quindi il proprio Gran Magistero dell’Ordine solo fino al momento della propria definitiva abdicazione dal Trono di Toscana avvenuta nel 1870.  Dal quel momento il titolo Granducale il Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano P.M. fu di spettanza, oltre che della Casa Granducale Medicea in qualità di pretendente diritto pontificio al trono di Toscana, anche  dell’Imperatore  d’Austria quale pretendente di diritto Imperiale al Trono di Toscana,  visto che nel 1859 la Toscana era stata annessa alla Corona di Vittorio Emanuele II, che divenne poi Re di Italia nel 1861.

L’11 novembre 1918, pochi giorni dopo la cessazione delle ostilità, l’Imperatore d’Austria  Carlo I di Asburgo (il padre di Otto) rinunciò  formalmente al titolo imperiale e la giovane Repubblica austriaca, ritenendo possibile una convivenza, gli mise a disposizione il castello di Eckartsau. Ma già pochi mesi dopo l’ex imperatore scelse la via dell’esilio in Svizzera. All’ultima stazione in territorio austriaco, Feldkirch, scese per pochi minuti dal treno, il tempo per rimangiarsi la promessa appena fatta alla nuova Repubblica. Come conseguenza, il Parlamento varò immediatamente le cosiddette Habsburgergesetze, cioè le norme di legge, tuttora in gran parte valide, che per lungo tempo hanno peraltro vietato agli Asburgo Lorena di entrare in Austria se non dopo aver rinunciato formalmente a tutti i propri titoli dinastici, oltre che naturalmente anche al trono imperiale.

L’ultimo Imperatore  Otto di Asburgo Lorena rinunciò alle proprie pretese ed ai propri titoli nel 1961 e così fecero nel corso del XX secolo anche tutti gli altri membri di Casa Asburgo Lorena, compresi i membri del casato Asburgo Lorena Toscana.

Dopo la rinuncia dell’ultimo pretendente al trono Imperiale quindi, in base alla dottrina giuridica consolidata in materia di prerogative dinastiche gli Asburgo Lorena oggi non possono più vantare alcuna pretesa o prerogativa legata ai titoli legati alla Casa Imperiale, compreso  il titolo di Granduca di Toscana. Essi pertanto non possono più vantare in alcun modo nemmeno il titolo di Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano P.M. poiché esso è di sola spettanza del Granduca di Toscana di Diritto Pontificio  ovvero del titolare di un una bolla di concessione Granducale valida e che non abbia abdicato o rinunciato ad esso in altro modo.

Ad oggi  quindi, in base alla dottrina giuridica consolidata in materia di prerogative dinastiche, l’unico   legittimo Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano P.M. è pertanto  Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana, Granduca di Toscana Titolare in virtù della bolla di concessione Granducale data ai Medici  dal Papa Pio V nel 1569 e mai revocata.

L’attuale Associazione pubblica di Fedeli costituita dalla Casa di Asburgo Lorena

La Casa di Asburgo Lorena ha fondato in un recente passato un’ associazione pubblica di fedeli di diritto canonico, conferendo ad essa un nome sconosciuto a tutti, ma probabilmente simile o uguale  a quello dell’Ordine di Santo Stefano, del quale detta sodalizio ritiene arbitrariamente di essere il legittimo successore.

La Casa di Asburgo Lorena quindi iniziato attraverso questa associazione di fedeli ad eseguire delle attività in qualche modo simili a quelle dell’antico Ordine di Santo Stefano, quali ad esempio il conferimento di onorificenze simili a quelle dell’Ordine di Santo Stefano, nonchè la celebrazione di qualche cerimonia durante le quali i membri del sodalizio vestono arbitrariamente l’abito dei Cavalieri di Santo Stefano

Il Ministero degli esteri della Repubblica Italiana, ritenendo che questa associazione fosse in realtà l’antico Ordine di Santo Stefano e non ricordando che la Casa di Asburgo Lorenza aveva abdicato, ha quindi autorizzato l’uso in Italia delle onorificenze dell’Ordine di Santo Stefano P.M.

La legge 178/51

Il primo comma dell’ Articolo 7 della legge 178/51 recita che “I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri”.

Similmente il primo comma dell’art.8 della medesima legge recita “Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 ”

Attualmente  l’Ordine di Santo Stefano P.M.,  è considerato dallo Stato Italiano un Ordine Dinastico “Cavalleresco non nazionale” e il conferimento oppure l’uso in Italia delle relative decorazioni Cavalleresche  è ufficialmente autorizzabile da parte dell’ufficio del cerimoniale della Repubblica Popolare Italiana in base alle legge 178/51.

L’ufficio del Cerimoniale della Repubblica Popolare Italiana  ha infatti sorprendentemente riconosciuto, in base alla legge 178/51, la titolarità del Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano in capo alla Casa di Asburgo Lorena Toscana, pur avendo detta Casa abdicato nel 1870.

Secondo la  dottrina giuridica in materia di Fons Honorum,  le Case ex regnati abdicatarie (debellate) non possono infatti mantenere la cosiddetta “Fons Honorum”, unica prerogativa dinastica che consente loro il diritto riconosciuto internazionalmente di “investire Nobili e Armar Cavalieri”.

Stupisce quindi che il Ministero degli Esteri non abbia considerato le suddette norme in materia di Fons Honorum nel concedere, nel Dicembre 1999 sotto il Governo D’Alema, il riconoscimento della titolarità del Gran Magistero dell’Ordine di S. Stefano P.M. alla Casa di Asburgo Lorena.

Nel 2001, due anni dopo il suddetto atto di riconoscimento, Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana ha assunto per se le prerogative dinastiche granducali, oltre ai titoli di Granduca e Principe di Toscana e di Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano P.M.

Ciò è stato possibile in seguito al trasferimento di Sua Altezza  a Firenze, condizione indispensabile per poter essere legittimamente Capo della Casa Granducale Medicea di Toscana, imposta per testamento da S.A.E. Anna Maria Luisa de’Medici, Elettrice Palatina e ultima Granduchessa titolare di Toscana del ramo di Cosimo primo de’Medici.

A nostro avviso quindi, sarebbe opportuno che per correttezza storica il Capo del Cerimoniale della Repubblica Italiana presso il Ministero degli Esteri, aggiornasse quanto prima con una circolare le informazioni in merito all’Ordine di Santo Stefano P.M., specificando che esso, a seguito della ripresa nel 2001 della attività dinastica da parte della Casa Granducale Medicea di Toscana, fa capo ora alla Casa Granducale Medicea di Toscana e non più a quella abdicataria degli Asburgo Lorena.

Atto di protesta Mediceo del 2003

Sua Altezza Reale il Granduca  Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, il quale come abbiamo visto mantiene per se ancora oggi il titolo Granducale di Toscana poiché la Bolla Papale di concessione, data nel 1569 alla famiglia Medici dal Papa Pio V°,  è ancora valida per i rami agnati collaterali della estinta famiglia granducale di Cosimo 1° Medici , ha pubblicato il 31 Ottobre 2003 un atto di protesta rivolto al sedicente Granduca Sigismondo di Asburgo Lorena e lo ha inviato per conoscenza a Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Dopo tale data la concessione dei titoli Cavallereschi Stefaniani da parte del sedicente “Granduca di Toscana” Sigismondo di Asburgo Lorena è pressoché cessata, salvo alcuni rarissimi casi.

Motivo dell’atto di protesta risiede nel fatto che a partire dagli ultimi anni 70 del Novecento la Casa di Asburgo Lorena Toscana, Goffredo di Asburgo Lorena Toscana ha iniziato  ad intitolarsi Granduca di Toscana titolare e Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano P.M. e ciò in contrasto con la avvenuta abdicazione del  suo Avo Ferdinando IV di Toscana, le vigenti leggi della Repubblica d’Austria,  e perfino volontà del Capo della Casa di Asburgo Lorena.

Il titoli di Granduca di Toscana utilizzati da Goffredo di Asburgo Lorena, successivamente da suo figlio Leopoldo e quindi da suo nipote Sigismondo, avendo gli Asburgo Lorena- Toscana abdicato con Ferdinando IV, ultimo Granduca di Toscana di diritto Imperiale,  sono però da ritenersi nulli in base ai principi consolidati della dottrina giuridica internazionale in materia di Fons honorum.

A tal proposito occorre  sottolineare che Sigismondo di Asburgo Lorena, attuale sedicente Granduca di Toscana titolare e Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano, nel tentativo di screditare la legittimità del titolo Granducale spettante a S.A.R il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana,  afferma sul proprio sito che l’Imperatore Carlo VI, nel concedere agli Asburgo Lorena nel 1737 il nuovo titolo di Granduchi di Toscana, abrogò implicitamente con quell’atto il titolo Granducale di Toscana che era stato concesso nel 1569 ai Medici dal Papa Pio V.

Sempre nel proprio sito, ora misteriosamente scomparso  dal web dopo numerosi anni di presenza, il sedicente Granduca Sigismondo cade però  in contraddizione affermando correttamente e con giusta convinzione di causa, che la bolle pontificie possono essere abolite solo ed esclusivamente dal Pontefice. A tal proposito Sigismondo Asburgo Lorena cita proprio la bolla di istituzione dell’Ordine  di Santo Stefano, affermando che essa è ancora valida e che l’Ordine è ancora attivo, proprio perché essendo stato creato con bolla pontificia  il Re di Italia Vittorio Emanuele di Savoia non aveva alcuna autorità per sopprimerlo nel 1859, quando con un decreto Regio ne confiscò tutti i beni dichiarandolo soppresso.

Perche’ mai allora, se non per malafede e ingiusto vantaggio personale, il sedicente Granduca Sigismondo afferma oggi sul proprio sito che l’Imperatore Carlo VI , emettendo nel 1737 un nuova Bolla di concessione del titolo Granducale di Toscana ai Lorena, ha abrogato implicitamente con quell’atto la Bolla Papale di concessione del titolo Granducale dato ai Medici nel 1569?

Occorre infine segnalare che la Dinastia Sabauda non ebbe fra i propri titoli dinastici quello di Granduca di Toscana e che pertanto nessun Re di Italia poté mai assumere per se il Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano P.M.

Parimenti il Presidente della Repubblica Italiana, non avendo fra le proprie spettanze sovrane anche il titolo di Granduca di Toscana, non potrebbe mai diventare Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano, proprio perché la Bolla di fondazione dell’Ordine menziona solo il Gran Duca di Toscana come legittimo Gran Maestro e non un generico “Capo” della Toscana.

ATTIVITA’ ATTUALI

Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana dal 2001 ha ripreso ad esercitare la carica di Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano dedicandosi ad attività culturali e sociali finalizzate al ripristino della Carovana dell’Ordine, nonché conferendo in tempi recenti dalla Città del Vaticano anche alcuni Cavalierati a Cavalieri Militi profitenti.

A seguito della ripresa del Gran Magistero dell’Ordine avvenuta nel 2001, Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana ha ripristinato gli antichi statuti con cui l’Ordine fu fondato nel 1561 e li sta revisionando al fine di renderli adeguati ai tempi attuali.

In particolare i nuovi statuti revisionati prevedono principalmente che “chi aiuta il prossimo e il creato sta in Dio e Dio, come afferma egli stesso, sta in Lui”;   pertanto il primo compito dei nuovi Cavalieri è quello di “onorare Dio soccorrendo sia il prossimo che il Creato.

In particolare il Cavaliere è tenuto a preporre l’onore di Dio a tutte le cose, ubbidire ai comandamenti della Divina scrittura, osservare i precetti della Santa Sede Apostolica,  osservare la Giustizia, soccorrere i poveri, soccorrere la biodiversità dell’habitat marino e di quello agricolo, sostenere la transizione ecologica in difesa del cambiamento climatico e finalmente sotto entrare di buona volontà a qualunque azione per difesa della Religione Cristiana e per l’aumento di essa.

 
In attesa che sia terminata la revisione degli antichi statuti il testo antico rappresenta per ora  l’unico modello di riferimento ritenuto valido da Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici al fine di poter regolare le decisioni necessarie a ripristinare le  attività dell’Ordine nei modi sopra descritti.

Pertanto, per volontà di sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana e fino a nuova disposizione di S.A. essi debbono comunque intendersi come nuovamente vigenti a far data dal 30 Maggio 2019, ad eccezione dei seguenti articoli e dei riferimenti ad essi collegati:

STATUTI ORIGINARI DELL’ORDINE DI SANTO STEFANO (1561)