Natura giuridica dell’Ordine e sede

NATURA CIVICA

L’Ordine Civico Mediceo costituisce l’Ordinamento Dinastico dello Stato Nazionale del Granduca di Toscana, Stato Sovrano de Jure  ai sensi della teoria dichiarativa dello Stato affermatasi nel Diritto Internazionale con la Convenzione di Montevideo del 1933.

L’Ordine ha  natura Civica e non Cavalleresca, non vengono consegnate onorificenze o distinzioni cavalleresche, ma bensì una decorazione onorifica civica  con croce verde ottagona e una fascia onorifica da parata distintiva del proprio ceto di appartenza , oppure un lucco nobiliare come segno di appartenenza alla Civiltà Medicea.

NATURA PACIFICA

Lo Stato del Granduca di Toscana  e l’Ordine Civico Mediceo hanno natura pacifica.

In particolare

  •  In merito all’ Art. 241. della Repubblica Italiana (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non compiono atti violenti diretti e idonei a sottoporre, in tutto o in parte, il territorio degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo alla Sovranità Granducale Medicea oppure a quella di Stati fra loro stranieri, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità degli Stati di residenza delle Comunità Granducali Medicee nazionali.
  • In merito all’ Art. 270 del codice penale della Repubblica Italiana (Associazioni sovversive). –L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non promuovono  costituiscono, organizzano o dirigono  nel territorio degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo,associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti in detti Stati, ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico di detti Stati.
  • In merito all’ Art. 270 Bis del codice penale della Repubblica Italiana( Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico)- L  ‘Ordine Civico mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nè promuovono, costituiscono e, organizzano attività di ogni genere diretta e idonea a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti negli stati di residenza del Popolo Granducale Medice, ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico di detti Stati.
  • In merito all’ Art. 283. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non commettono, con atti violenti, fatti diretti e idonei a mutare la Costituzione degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo o la loro forma di governo.
  • In merito all’ Art. 289. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non commettono atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’esercizio delle funzioni, attribuzioni o prerogative conferite, dalle leggi nazionali degli stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo,a:
    • Presidenti della Repubbliche, Monarchi di Regni  o a Governi nazionali
    • Assemblee legislative o ad una di queste, o alle Corti costituzionali o alle assemblee regionali.
  • In merito all’Art. 404. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, non offende nessuna confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero non commettono il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto di una confessione religiosa.  L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana, pubblicamente e intenzionalmente non distruggono, disperdono, deteriorano, rendono inservibili o imbrattano cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto di una confessione religiosa.

SEDI

Le Magistrature Granducali dell’Ordine Civico Mediceo hanno sede di rappresentanza  nella storica Villa Medicea “la Ferdinanda” di Artimino nei pressi di Firenze e possono svolgere la propria attività istituzionale anche presso i luoghi pubblici o privati che di volta in volta meglio si presteranno agli scopi prefissi.

In particolare, per lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni e di rappresentanza collegate a visite turistiche, le Magistrature Medicee utilizzano come sedi secondarie occasionali gli appartamenti monumentali di Palazzo Pitti in Firenze e lo storico Giardino di Boboli

L’organizzazione nel territorio delle Nazioni in cui  le Magistrature dell’Ordine Civico Mediceo eserciteranno la loro attività, in virtù di diritti o di convenzioni internazionali, potrà comprendere ulteriori sedi secondarie.