LIBRO D’ORO MEDICEO “CITTADINARIO” DELLE FAMIGLIE GENTILIZIE DI FIRENZE
( 1474-2024 )
A / B / C / D / E , F / G / H / I , L / M / N , O / P , Q / R / S / T , U / V / X Y W Z
LIBRI D’ORO DELLE CITTÀ NOBILI TOSCANE
(1750-2025)
- SIENA: Patriziato – Nobiltà
- PISA: Patriziato – Nobiltà
- PISTOIA: Patriziato – Nobiltà
- AREZZO: Patriziato – Nobiltà
- VOLTERRA: Patriziato – Nobiltà
- CORTONA: Patriziato – Nobiltà
- SAN SEPOLCRO: Nobiltà
- MONTEPULCIANO: Nobiltà
- COLLE VAL D’ELSA: Nobiltà
- SAN MINIATO: Nobiltà –
- PRATO: Nobiltà
- LIVORNO: Nobiltà
- PESCIA: Nobiltà
- PONTREMOLI E FIVIZZANO: Nobiltà
❧ ALBI D’ORO DELLA NOBILTÀ TOSCANA MEDICEA ❧
Il «Cittadinario Fiorentino»
Presentazione storica, natura istituzionale, ordinamento araldico, criteri di ammissione e disciplina delle pubblicazioni
Il Cittadinario Fiorentino è una monumentale opera manoscritta la cui compilazione ebbe inizio nel 1470, durante il governo di Lorenzo il Magnifico, e proseguì nel corso dei secoli fino al 1872.
L’opera completa è costituita da dodici volumi manoscritti, ciascuno composto da circa duecento pagine, oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Nel Cittadinario furono annotati i nomi di battesimo, accompagnati dal patronimico, dei gentiluomini appartenenti a circa 3.500 Casati gentilizi toscani, ammessi al rango della Cittadinanza Fiorentina in quanto:
- Nobili di Città;
- Nobili Gentiluomini;
- Nobili ammessi al governo degli uffici pubblici;
- membri di famiglie riconosciute idonee a ricoprire gli ordini, le magistrature e le funzioni cittadine riservate ai notabili.
Per ciascun gentiluomo iscritto venivano normalmente indicati:
- il nome del Casato;
- il nome di battesimo;
- il patronimico;
- la data di nascita;
- gli eventuali titoli cavallereschi;
- gli eventuali titoli nobiliari;
- le cariche pubbliche o di governo ricoperte.
Nella moderna edizione digitale, accanto al nome di ciascun Casato viene inoltre indicato, tra parentesi, il nome del Gonfalone del quartiere storico di appartenenza o di residenza.
L’attuale Casa Granducale Medicea di Toscana ha realizzato una recente copia anastatica Granducale del secondo volume del Cittadinario Fiorentino, relativo al Quartiere di San Giovanni e comprendente le iscrizioni effettuate tra il 1600 e il 1872.
In tale copia la Cancelleria della Corona continua ad annotare:
- i nomi dei discendenti delle famiglie gentilizie storicamente comprese nel Cittadinario;
- i nomi dei nuovi Casati titolari di una dignità nobiliare o gentilizia riconosciuta dalla Casa Granducale;
- i Casati ai quali un titolo nobiliare o gentilizio sia stato concesso da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana;
- le variazioni genealogiche, araldiche e nobiliari riconosciute dagli organi competenti della Casa Granducale.
Il Cittadinario Mediceo costituisce pertanto, nell’ordinamento interno della Casa Granducale Medicea di Toscana, lo strumento destinato a garantire la continuità tra le iscrizioni storiche e le nuove aggregazioni alla Nobiltà Toscana Medicea.
Il Cittadinario Mediceo ufficiale delle famiglie gentilizie di Firenze non è considerato dalla Casa Granducale un semplice almanacco, un repertorio genealogico o una pubblicazione privata avente carattere meramente informativo.
Esso costituisce il Registro ufficiale della Casa Granducale Medicea di Toscana, destinato ad attestare, nell’ambito del suo ordinamento dinastico, nobiliare e araldico:
- la Nobiltà Civica;
- la Nobiltà Gentilizia;
- la Nobiltà di Città;
- la Nobiltà Patrizia;
- la Nobiltà Feudale;
- l’appartenenza dei Casati alle rispettive classi nobiliari;
- la legittimità delle armi gentilizie riconosciute o concesse.
Tali attestazioni sono effettuate secondo la Legge sopra la Nobiltà e Cittadinanza in Toscana del 31 luglio 1750, riconosciuta e ripristinata da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana quale regolamento interno della Nobiltà Toscana Medicea.
L’efficacia delle iscrizioni, dei decreti e delle certificazioni deve essere intesa nell’ambito proprio dell’ordinamento dinastico, storico, associativo, genealogico e araldico della Casa Granducale, nel rispetto delle legislazioni civili vigenti negli Stati nei quali i relativi documenti vengono formati o utilizzati.
L’ammissione al Cittadinario Fiorentino è regolata sotto un duplice profilo.
Sotto il profilo amministrativo, le iscrizioni sono disciplinate dal:
Regolamento di iscrizione agli Albi Medicei del 20 luglio 2023.
Il Regolamento determina le modalità di:
- presentazione delle suppliche;
- identificazione dei richiedenti;
- istruzione delle pratiche;
- produzione della documentazione;
- valutazione dei requisiti;
- emanazione dei provvedimenti;
- registrazione e pubblicazione dei Casati ammessi.
Sotto il profilo del diritto nobiliare interno, trova applicazione la:
Legge sopra la Nobiltà e Cittadinanza in Toscana del 31 luglio 1750.
La legge è stata integralmente ripristinata da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana quale regolamento araldico e nobiliare dell’attuale Nobiltà Toscana Medicea.
Con Decreto Granducale del 24 luglio 2023, S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana ha esteso l’accesso al rango della Cittadinanza Gentilizia di Firenze ai:
- Casati Nobili;
- Casati Patrizi;
- Casati di Distinta Civiltà;
ovunque residenti nel territorio italiano.
L’appartenenza storica o la residenza originaria in Toscana non costituiscono pertanto, secondo tale disciplina, requisiti esclusivi per la presentazione di una candidatura.
Resta tuttavia necessario che il Casato:
- dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge nobiliare del 1750;
- oppure venga ammesso mediante una speciale Grazia Granducale;
- ottenga il riconoscimento o la concessione delle proprie armi secondo la disciplina araldica vigente;
- completi la procedura di registrazione prevista per l’inserimento negli Albi d’Oro.
L’ammissione di un nuovo Casato al Cittadinario può avvenire secondo due distinte modalità.
L’ammissione per Grazia è disposta mediante Decreto Granducale di Grazia, emanato direttamente da S.A.R. il Granduca.
Essa costituisce un atto della prerogativa granducale mediante il quale un Casato può essere aggregato alla Cittadinanza Gentilizia Fiorentina, nei limiti e secondo i criteri previsti dall’ordinamento interno della Casa Granducale.
L’ammissione per Giustizia è disposta mediante Decreto Magistrale di Giustizia, emanato dal Presidente della Deputazione Granducale sopra la Nobiltà e Cittadinanza.
Il decreto viene adottato in conformità alle disposizioni della Legge del 31 luglio 1750, a seguito dell’accertamento documentale:
- della genealogia;
- della condizione sociale della famiglia;
- degli eventuali precedenti nobiliari;
- dei requisiti civici e gentilizi;
- della legittimità araldica;
- della continuità del Casato.
I Casati ai quali sia stato concesso un titolo nobiliare da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana sono destinati a essere registrati d’ufficio:
- nell’Albo d’Oro Mediceo «Cittadinario» delle Famiglie Gentilizie di Firenze;
- oppure, quando ne ricorrano le condizioni storiche, territoriali o nobiliari, nel Libro d’Oro di una delle Città Nobili Toscane.
L’iscrizione d’ufficio consegue alla concessione del titolo nobiliare, ma il suo perfezionamento resta subordinato alla formazione completa del fascicolo genealogico, araldico, personale e documentale del Casato.
I Casati insigniti sono tenuti a fornire alla Cancelleria della Corona, alla Deputazione Granducale sopra la Nobiltà e Cittadinanza e, per quanto di competenza, al Re d’Armi, tutta la documentazione richiesta per l’istruzione e il perfezionamento dell’iscrizione.
La documentazione dovrà comprendere, secondo quanto richiesto nel singolo procedimento:
- gli atti di stato civile necessari a dimostrare la genealogia del titolare e del Casato;
- la documentazione relativa alla condizione personale e professionale dell’insignito;
- le informazioni riguardanti il padre e l’avo paterno;
- gli atti relativi alla consistenza e alla continuità del Casato;
- le prove araldiche;
- la documentazione necessaria alla registrazione dello stemma;
- ogni ulteriore atto richiesto dalla Cancelleria, dalla Deputazione Granducale o dal Re d’Armi.
La documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione deve essere presentata entro il termine massimo di tre anni dalla data di concessione del titolo nobiliare da parte di S.A.R. il Granduca.
Il termine decorre dalla data indicata nel Decreto o nelle Lettere Patenti di concessione.
Entro tale periodo il Casato deve completare tutti gli adempimenti richiesti, compresi:
- la produzione della documentazione genealogica;
- la verifica dei requisiti personali e familiari;
- la registrazione araldica;
- la realizzazione della tavola ufficiale dello stemma;
- l’approvazione della scheda destinata all’Albo d’Oro;
- gli eventuali ulteriori adempimenti amministrativi.
I Casati che abbiano ricevuto un titolo nobiliare in un periodo anteriore all’anno 2023 ab Incarnatione Domini possono beneficiare di un termine transitorio straordinario.
Essi possono presentare o completare la documentazione richiesta entro e non oltre il:
30 ottobre 2026 ab Incarnatione Domini.
Entro tale data devono essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Albo d’Oro Mediceo «Cittadinario» oppure nel competente Libro d’Oro di una Città Nobile Toscana.
Decorso inutilmente il termine ordinario di tre anni oppure, per i Casati ammessi alla disciplina transitoria, il termine del 30 ottobre 2026 ab Incarnatione Domini, la pratica di iscrizione viene definitivamente archiviata.
L’archiviazione definitiva comporta:
- la cessazione dell’istruttoria;
- l’impossibilità di produrre tardivamente la documentazione mancante;
- l’impossibilità di ottenere la riapertura della pratica;
- l’impossibilità di richiedere una nuova istruttoria fondata sul medesimo titolo;
- la mancata pubblicazione del Casato nell’Albo d’Oro Mediceo «Cittadinario» o nel competente Libro d’Oro cittadino.
Dopo l’archiviazione definitiva, il Casato non può pertanto chiedere che la pratica venga riattivata, riaperta o nuovamente esaminata, né può far valere la successiva produzione della documentazione originariamente richiesta.
L’archiviazione della pratica di iscrizione riguarda esclusivamente il procedimento amministrativo, genealogico e araldico necessario alla registrazione del Casato negli Albi d’Oro.
Essa non determina automaticamente la revoca del titolo nobiliare già concesso, salvo che il Decreto di concessione, le Lettere Patenti o un successivo provvedimento Granducale dispongano diversamente.
Il Casato conserva pertanto il titolo nei limiti stabiliti dall’atto di concessione, ma non può essere pubblicato o riconosciuto quale Casato Nobile regolarmente iscritto negli Albi d’Oro della Nobiltà Toscana Medicea fino a quando la pratica non sia stata perfezionata entro i termini prescritti.
Quando il Casato viene ammesso mediante Decreto di Giustizia, oppure quando risulta in possesso di tutti i requisiti nobilitanti previsti dalla Legge del 1750, la descrizione della relativa nobiltà generosa ha inizio dal primo Capostipite che:
- abbia goduto il cosiddetto Primo Onore, assumendo la qualità di Nobile di Città;
- oppure sia stato idoneo a ricoprire tutti gli ordini cittadini, con esclusione del Primo, assumendo la qualità di Nobile Gentiluomo.
La ricostruzione genealogica e nobiliare deve pertanto individuare il soggetto dal quale possa essere fatta decorrere, secondo le norme applicabili, la condizione nobiliare o gentilizia trasmissibile del Casato.
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge nobiliare toscana del 31 luglio 1750, sono riconosciuti come Nobili:
«Tutti coloro che posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà pei diplomi Granducali, e finalmente la maggior parte di quelli che hanno goduto o sono abili a godere presentemente il primo e più distinto onore delle Città nobili loro patrie, e per Nobili Gentiluomini tutti quelli che sono atti ad aver tutti gli ordini delle Città fuori che il primo».
In base a tale disposizione costituiscono condizioni rilevanti:
- il possesso presente o passato di feudi nobili;
- l’ammissione a ordini nobili;
- il conseguimento della nobiltà mediante Diploma Granducale;
- il godimento del Primo Onore di una Città nobile;
- l’idoneità a conseguire il Primo Onore;
- l’idoneità a ricoprire tutti gli altri ordini cittadini, con esclusione del Primo.
Per Primo Onore si intende il più alto e prestigioso riconoscimento, ufficio o magistratura della Città nobile, storicamente riservato alla classe dei Nobili di Città.
L’espressione «atti ad aver tutti gli ordini delle Città fuori che il primo» indica l’idoneità o capacità di ricoprire oppure ottenere, in ragione:
- del censo;
- delle condizioni di nascita;
- dei costumi di vita nobiliari;
- della cultura;
- del possesso di lauree dottorali;
- della posizione sociale;
- dell’esercizio di funzioni pubbliche o private qualificate;
le funzioni politiche, amministrative o rappresentative storicamente riservate alla classe dei notabili.
Ai sensi dell’articolo 7 della Legge del 31 luglio 1750, le famiglie e le persone appartenenti alle categorie previste dalla legge sono ammesse alle rispettive classi dei Patrizi e dei Nobili purché mantengano, con il dovuto splendore, la nobiltà trasmessa dai loro antenati.
La disposizione esclude invece le famiglie che abbiano derogato alla propria condizione nobiliare:
- mediante l’esercizio di arti storicamente considerate vili;
- mediante comportamenti incompatibili con il decoro nobiliare;
- oppure per una delle ulteriori cause previste dalle disposizioni relative alla perdita della nobiltà.
Il testo legislativo stabilisce:
«Tutte le soprannominate famiglie e persone sono ammesse alle rispettive classi dei Patrizj, e dei nobili, purché mantengano presentemente col dovuto splendore la nobiltà loro trasmessa dai loro antenati, escluse assolutamente quelle che hanno derogato alla medesima per l’esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa di cui si faccia menzione più sotto all’Art. della perdita della nobiltà».
Ai sensi dell’articolo 8, le famiglie e le persone ammesse nei cinquant’anni precedenti ai Primi Onori delle Città indicate dalla legge non sono automaticamente riconosciute come nobili.
Per essere registrate nella classe della Nobiltà devono dimostrare:
- di avere acquistato domicilio nella Città;
- di essersi imparentate nobilmente;
- di possedere, nel territorio comunale della Città o altrove, beni ed effetti sufficienti;
- di disporre di rendite adeguate a vivere decorosamente;
- di avere stabilizzato e consolidato la nobiltà recentemente acquisita.
In assenza di tali condizioni, l’ammissione può essere comunque consentita mediante una speciale Grazia del Granduca.
Ai sensi dell’articolo 16, tutti coloro che non risultino descritti nel Cittadinario o negli altri Registri storici sono dichiarati da S.A.R. il Granduca:
«Non essere né doversi riputar nobili».
Tale disposizione opera, nell’ambito dell’ordinamento nobiliare interno, nonostante l’eventuale allegazione di:
- sentenze;
- privilegi;
- godimenti di onori;
- consuetudini;
- titoli o riconoscimenti di diversa natura.
Secondo il testo della norma, S.A.R., di sua certa scienza e con la pienezza della propria suprema volontà, deroga a tali elementi nella misura in cui ciò risulti necessario.
L’iscrizione nel Cittadinario o negli altri Registri riconosciuti assume pertanto valore determinante ai fini del riconoscimento ufficiale della qualità nobiliare da parte della Casa Granducale Medicea di Toscana.
Ai sensi dell’articolo 35, per ottenere l’iscrizione nel Cittadinario o negli altri Registri storici è necessario presentare le Armi legittime della famiglia, dipinte nei loro veri colori e distinte mediante le insegne proprie del Casato.
Secondo la disciplina adottata dalla Casa Granducale Medicea di Toscana, sono considerate legittime:
- le Armi concesse da uno Stato Sovrano;
- le Armi riconosciute o autorizzate dal Re d’Armi del Granduca di Toscana;
- le Armi concesse direttamente dal medesimo Re d’Armi.
La presentazione dello stemma non costituisce quindi un elemento meramente decorativo, ma un requisito formale dell’iscrizione e dell’identificazione araldica del Casato.
Presso l’Archivio di Stato di Firenze, nel fondo della Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, è conservata la serie storica dei Libri d’Oro della Nobiltà e del Patriziato Toscano, risalente ai secoli XVIII e XIX.
Gli stemmi e gli alberi genealogici delle famiglie riconosciute e iscritte alla Nobiltà Toscana furono raccolti in una serie archivistica separata, ordinata secondo le città nobili e le rispettive classi di appartenenza.
La serie comprende i Libri d’Oro riguardanti le famiglie nobili e patrizie delle città toscane riconosciute dalla legislazione del 1750.
Nei Libri d’Oro venivano rappresentati:
- lo stemma del Casato;
- i colori araldici;
- gli ornamenti esteriori;
- l’albero genealogico;
- la successione familiare;
- gli estremi del riconoscimento nobiliare;
- la città e la classe nobiliare di appartenenza.
Le tavole araldiche contenute in tali volumi costituiscono il principale modello storico di riferimento per la rappresentazione delle armi dei Casati iscritti negli Albi d’Oro della Nobiltà Toscana Medicea.
Lo stemmario storico deve essere distinto dalla Raccolta Ceramelli Papiani, anch’essa conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze, che costituisce un più ampio fondo di documentazione genealogica e araldica relativo a numerose famiglie toscane.
La Casa Granducale Medicea di Toscana sta realizzando una Appendice contemporanea allo Stemmario dei Libri d’Oro della Nobiltà Toscana, destinata a raccogliere le armi dei Casati iscritti negli attuali Albi d’Oro Medicei.
L’Appendice ha lo scopo di assicurare:
- la continuità ideale con le tavole storiche conservate presso l’Archivio di Stato di Firenze;
- l’uniformità grafica degli stemmi;
- la corretta applicazione delle regole araldiche;
- l’identificazione certa del titolare delle armi;
- la conservazione documentale delle concessioni e dei riconoscimenti;
- la corrispondenza tra versione digitale e versione cartacea degli Albi.
Allo scopo di uniformare lo stile delle nuove armi a quello degli stemmi presenti nei Libri d’Oro storici, il Casato che desideri essere iscritto nell’Albo d’Oro «Cittadinario» deve obbligatoriamente completare la procedura di registrazione araldica in Spagna presso il Minutario del Re d’Armi.
Nell’ambito di tale procedura vengono predisposti:
- la descrizione tecnica o blasonatura dello stemma;
- l’accertamento della titolarità delle armi;
- la certificazione di concessione, riconoscimento o conferma;
- il modello grafico ufficiale dello stemma;
- la tavola destinata alla pubblicazione online;
- la tavola destinata all’edizione cartacea dell’Albo d’Oro;
- la registrazione permanente nel Minutario del Re d’Armi.
La registrazione in Spagna costituisce pertanto, secondo il Regolamento degli Albi Medicei, un requisito necessario per la pubblicazione dello stemma nell’Appendice contemporanea allo Stemmario.
La procedura non comporta necessariamente la modificazione di uno stemma storico legittimamente posseduto, ma consente di verificarne la correttezza, stabilirne la blasonatura ufficiale e realizzarne una rappresentazione grafica uniforme.
Con Decreto di S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, in riconoscimento dei suoi meriti accademici, culturali e professionali, Don Francisco Acedo Fernández è stato investito a Firenze, il 22 luglio 2025, del titolo civico di:
Re d’Armi del Granduca di Toscana
con facoltà di far parte del Consiglio Privato della Corona.
Al Re d’Armi è affidata la missione di:
- certificare e registrare gli stemmi nell’Armoriale Granducale Mediceo;
- esaminare le armi dei Casati candidati al Cittadinario Mediceo;
- verificare le candidature sotto il profilo genealogico, araldico e nobiliare;
- collaborare con la Deputazione Granducale sopra la Nobiltà e Cittadinanza;
- contribuire alla conoscenza e al rafforzamento dell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
- dirigere il Minutario e il relativo Archivio Araldico e Genealogico.
Francisco Acedo Fernández, nato a Cáceres nel 1971, è Dottore in Amministrazione e Direzione d’Impresa e laureato in Filosofia e Lettere, Geografia e Storia.
Ha svolto attività di formazione e perfezionamento presso istituzioni accademiche europee e americane, tra le quali Salamanca, Saint Andrews, Sussex, l’Università Autonoma di Madrid, Dublino, Londra, Oxford, Cambridge, Bologna, Roma, Hillsdale College, Harvard, Georgetown e Atlanta.
Professore, ricercatore e scrittore, ha pubblicato numerosi libri e diverse centinaia di articoli ed è stato destinatario, quale autore teatrale, di premi e candidature nazionali e internazionali.
È membro di Accademie storiche e nobiliari europee e americane ed è stato insignito della dignità di Cavaliere Milite Conventuale della Sacra, Insigne e Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
Il Re d’Armi esercita, nell’ambito dell’ordinamento della Casa Granducale Medicea di Toscana, le seguenti funzioni araldiche:
- progettazione di armi personali, familiari, corporative, ecclesiastiche e municipali;
- regolamentazione e registrazione degli stemmi;
- applicazione dei codici araldici storici della Toscana e della Casa de’ Medici;
- verifica e riconoscimento dell’uso di stemmi storici da parte delle famiglie gentilizie;
- emissione di certificazioni araldiche ufficiali;
- redazione delle certificazioni in italiano, latino o castigliano;
- concessione, conferma o riconoscimento di armi;
- predisposizione dei documenti per l’eventuale utilizzazione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente;
- nomina di Araldi e Persevanti destinati ad assisterlo nelle funzioni cerimoniali e documentali.
Il Re d’Armi esercita inoltre le seguenti funzioni nobiliari e genealogiche:
- emissione di pareri tecnici sull’autorizzazione all’uso di titoli nobiliari di provenienza estera;
- revisione della documentazione genealogica e nobiliare;
- studio delle linee di discendenza;
- verifica delle successioni titolate;
- valutazione della legittimità delle pretese nobiliari;
- ricerca sui lignaggi familiari;
- accertamento delle connessioni genealogiche e nobiliari;
- esame delle questioni di successione, precedenza e qualificazione onorifica;
- rilascio di certificazioni genealogiche in italiano, latino o castigliano;
- collaborazione con la Deputazione Granducale sopra la Nobiltà e Cittadinanza quale esperto in genealogia, araldica e diritto nobiliare.
Nell’ambito delle funzioni cerimoniali, il Re d’Armi provvede:
- alla direzione del cerimoniale araldico e cavalleresco;
- alla partecipazione agli atti pubblici e solenni della Casa Granducale;
- alla custodia delle insegne;
- alla custodia delle bandiere e degli stendardi;
- alla custodia degli armoriali ufficiali;
- alla vigilanza sulle insegne dell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
- alla lettura pubblica e alla proclamazione di titoli, decorazioni e nomine;
- all’applicazione dei riti e dei protocolli storici della Toscana granducale.
Il Re d’Armi dirige l’Archivio Araldico e Genealogico del Minutario, considerato dalla Casa Granducale quale Archivio ufficiale dei propri atti araldici, genealogici e nobiliari.
Le sue funzioni comprendono:
- la raccolta delle certificazioni;
- la registrazione progressiva degli atti;
- la custodia delle minute;
- la conservazione delle tavole araldiche;
- l’archiviazione della documentazione genealogica;
- la formazione di repertori e indici;
- la conservazione permanente delle copie ufficiali;
- la tutela dell’integrità e della continuità documentale del Minutario.
Nell’ambito delle istituzioni storiche e cavalleresche della Toscana Medicea, il Re d’Armi esercita le funzioni documentali attribuitegli dai regolamenti della Casa Granducale.
Esse comprendono:
- certificazioni araldiche e genealogiche;
- registrazione degli atti ufficiali della Casa Granducale;
- redazione di verbali, statuti e documenti relativi ai corpi istituzionali medicei;
- rilascio di copie autentiche secondo l’ordinamento interno;
- formazione di trascrizioni certificate;
- deposito e conservazione degli atti;
- apposizione del sigillo e del timbro della Corona Granducale.
L’utilizzazione pubblica o civile di tali atti resta soggetta alla legislazione dello Stato nel quale essi vengono prodotti o presentati.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Re d’Armi è assistito da Nikolai López Pomar, laureato in Storia dell’Arte presso l’Università delle Isole Baleari.
Dal 23 settembre 2025, Nikolai López Pomar ricopre l’incarico di:
Pittore ufficiale della Deputazione Granducale Medicea sopra la Nobiltà e Cittadinanza.
A lui è affidata la realizzazione grafica degli stemmi destinati:
- al Minutario del Re d’Armi;
- all’Armoriale Granducale Mediceo;
- al Cittadinario Fiorentino;
- ai Libri d’Oro delle Città Nobili Toscane;
- all’Appendice contemporanea allo Stemmario;
- alle pubblicazioni online e cartacee;
- ai diplomi e alle certificazioni araldiche.
Gli stemmi pubblicati nel sito ufficiale del Re d’Armi sono realizzati secondo il modello grafico adottato dall’Ufficio araldico.
Il Minutario del Re d’Armi del Granduca di Toscana è lo strumento ufficiale nel quale vengono registrate tutte le certificazioni:
- araldiche;
- genealogiche;
- nobiliari;
rilasciate sotto l’autorità di S.A.R. il Granduca di Toscana per il tramite del suo Re d’Armi.
Una volta emesse, le certificazioni vengono depositate e conservate nell’Archivio del Registro Araldico e Genealogico del Minutario del Re d’Armi e della Deputazione Granducale sopra la Nobiltà e Cittadinanza di Toscana nel Regno di Spagna.
L’Archivio è stato istituito in forza dell’articolo 4.9 dello Statuto della Luogotenenza per la Spagna della Casa Granducale Medicea, eretta mediante Decreto Granducale dato a Firenze il 24 maggio 2025.
Il Minutario costituisce un archivio permanente e progressivamente aggiornato, destinato a garantire:
- autenticità;
- continuità documentale;
- certezza della provenienza;
- identificazione del titolare;
- conservazione della blasonatura;
- conservazione della rappresentazione grafica;
- pubblicità delle armi riconosciute o concesse;
- tutela della memoria genealogica e araldica.
La certificazione di armi è il documento che, nell’ordinamento araldico della Casa Granducale, attesta:
- la concessione di uno stemma;
- la conferma di armi già utilizzate;
- il riconoscimento di uno stemma storico;
- la descrizione tecnica del blasone;
- la rappresentazione grafica ufficiale;
- la titolarità delle armi;
- l’iscrizione nel Minutario.
La certificazione descrive il blasone secondo le regole della scienza araldica e secondo la legislazione, la tradizione, gli usi e le consuetudini adottati dalla Casa Granducale Medicea di Toscana.
Essa identifica il titolare legittimo delle armi e ne garantisce l’autenticità nell’ambito araldico e nobiliare della Casa Granducale.
La certificazione genealogica attesta:
- la linea di discendenza;
- i vincoli familiari;
- la successione delle generazioni;
- la legittimità genealogica della provenienza;
- gli eventuali collegamenti con Casati nobili o gentilizi;
- la continuità documentale del lignaggio.
L’accertamento viene effettuato sulla base di fonti debitamente esaminate, tra le quali:
- atti di stato civile;
- registri parrocchiali;
- atti notarili;
- documenti archivistici;
- testamenti;
- atti matrimoniali;
- documenti nobiliari;
- fonti genealogiche storiche.
La certificazione ha lo scopo di preservare la memoria familiare, documentare la continuità del Casato e fornire il fondamento genealogico per eventuali riconoscimenti nobiliari o araldici.
La sezione digitale del Minutario costituisce il riferimento ufficiale della Casa Granducale per la consultazione delle armi:
- concesse;
- riconosciute;
- confermate;
- registrate.
La pubblicazione digitale assicura:
- pubblicità;
- trasparenza;
- possibilità di consultazione;
- identificazione del titolare;
- corrispondenza tra blasonatura e immagine;
- tutela contro utilizzazioni non autorizzate;
- conservazione della memoria storica.
Ogni certificazione può essere accompagnata dalla descrizione tecnica, dalla rappresentazione grafica e dall’indicazione del Re d’Armi che l’ha rilasciata.
La Luogotenenza di Spagna della Casa de’ Medici costituisce la rappresentanza ufficiale nel Regno di Spagna della Casa Granducale Medicea di Toscana, sotto l’alta autorità di:
S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, Capo della Casa Granducale Medicea di Toscana e Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
La Luogotenenza è stata eretta mediante Lettere Patenti concesse a Firenze il 24 maggio 2025, allo scopo di:
- rafforzare la presenza della Casa Granducale nei Regni di Spagna;
- assicurare una rappresentanza stabile;
- esercitare le funzioni delegabili del Governo Umanistico, Spirituale e Cavalleresco;
- coordinare le attività della Casa Granducale e dell’Ordine di Santo Stefano;
- custodire nel Regno di Spagna il Minutario e l’Archivio Araldico e Genealogico.
Con le medesime Lettere Patenti, Don Francisco Acedo Fernández è stato nominato:
Luogotenente Generale per il Regno di Spagna della Casa de’ Medici di Toscana e dell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
Tra le attribuzioni della Luogotenenza rientrano:
- la rappresentanza permanente della Persona del Granduca nel territorio spagnolo;
- il coordinamento delle attività della Casa Granducale;
- la supervisione delle attività dell’Ordine di Santo Stefano;
- la presidenza di cerimonie pubbliche e private;
- la proposta di candidati a onori dinastici e cavallereschi;
- la promulgazione, con l’approvazione della Cancelleria, di regolamenti e disposizioni locali;
- la tutela dell’onore, della disciplina e del decoro dei membri della Nobiltà Medicea;
- la tutela dei membri dell’Ordine di Santo Stefano;
- la promozione del Cristianesimo;
- la promozione del Nuovo Umanesimo Mediceo;
- la promozione dei valori della Cavalleria;
- la custodia dell’Archivio del Minutario;
- il mantenimento dei rapporti con Accademie, istituzioni culturali e corporazioni cavalleresche internazionali.
La Luogotenenza opera nel rispetto dell’ordinamento giuridico spagnolo e secondo la personalità giuridica attribuita all’organizzazione mediante la sua registrazione presso le autorità competenti.
Lo stemma della Luogotenenza di Spagna della Casa de’ Medici è formato dalle armi della Casa de’ Medici:
in campo d’oro, sei palle poste in orla, cinque di rosso e quella del capo d’azzurro, caricata di tre gigli d’oro.
Lo scudo è:
- circondato dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro;
- timbrato da una Corona Reale alla spagnola.
Il Toson d’Oro costituisce un omaggio ai quattro Cavalieri dell’Insigne Ordine del Toson d’Oro appartenuti alla Casa de’ Medici e simboleggia gli storici rapporti tra la Toscana e le Spagne, particolarmente durante i secoli della Monarchia Ispanica e degli Stati italiani legati alla sua sfera politica.
Lo stemma può essere utilizzato:
- nella sede della Luogotenenza;
- nei sigilli;
- nei diplomi;
- nei documenti identificativi;
- nella corrispondenza ufficiale;
- nella carta intestata;
- nelle pubblicazioni istituzionali;
- negli atti del Minutario.
Accanto allo stemma della Luogotenenza possono essere collocate le armi piene della Casa de’ Medici, quale testimonianza dell’autorità del Granduca e della continuità storica della sua Casa.
Oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, possono essere considerati elementi ulteriori per individuare e documentare lo status nobiliare di una famiglia:
- uso pubblico e continuato dello stemma gentilizio;
- possesso di un altare di giuspatronato in una chiesa;
- privilegio di disporre di un oratorio privato nella dimora familiare;
- celebrazione di funerali more nobilium, quando tale circostanza risulti dall’atto di morte o da altra documentazione;
- ammissione in Ordini cavallereschi nobiliari quale quarto genealogico di altra famiglia, come nel caso della famiglia della madre, dell’ava paterna o dell’ava materna del cavaliere ammesso;
- professione religiosa in monasteri storicamente riservati alla nobiltà;
- vestizione in confraternite laicali riservate alla nobiltà;
- ammissione in Accademie riservate ai Nobili;
- presenza nella famiglia di Vescovi, Abati mitrati, Vicari Generali o Canonici di Capitoli Cattedrali;
- conseguimento di lauree dottorali, con particolare riguardo alle lauree in diritto;
- presenza di una sepoltura gentilizia familiare all’interno di una chiesa.
Tali elementi non devono essere necessariamente valutati isolatamente, ma possono concorrere, nel loro insieme, alla ricostruzione della condizione sociale, civica, gentilizia e nobiliare del Casato.
Ai fini dell’ammissione per Grazia nella classe dei Nobili Gentiluomini, può essere considerato titolo nobilitante il conferimento di un’onorificenza da parte di:
- un Ordine Cavalleresco riconosciuto dalla Casa Granducale Medicea di Toscana;
- un Ordine al Merito riconosciuto dalla medesima Casa Granducale.
Il possesso dell’onorificenza non esclude tuttavia la necessità di verificare gli ulteriori requisiti richiesti dalla Legge del 31 luglio 1750.
L’onorificenza deve quindi essere valutata congiuntamente:
- alla condizione personale;
- al decoro sociale;
- alla posizione professionale;
- alla tradizione familiare;
- alla consistenza patrimoniale;
- agli altri requisiti previsti dalla disciplina nobiliare.
Ai sensi dell’articolo 22 della Legge nobiliare toscana del 31 luglio 1750, i titoli nobiliari concessi a cittadini italiani da:
- Case Sovrane regnanti di Stati esteri;
- Case già regnanti non debellate;
possono essere menzionati nel Cittadinario Fiorentino oppure utilizzati come prova ai fini dell’ammissione soltanto dopo essere stati formalmente riconosciuti da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana.
Il riconoscimento deve essere disposto mediante apposito Decreto Granducale.
In mancanza di tale decreto, il titolo estero non può essere automaticamente annotato nel Cittadinario né assunto come prova sufficiente della condizione nobiliare del richiedente.
Ai sensi dell’articolo 24 della Legge nobiliare toscana, non possono essere utilizzati come prova di Nobiltà né essere menzionati nel Cittadinario Fiorentino i titoli onorifici storicamente nulli, impropriamente qualificati come:
- titoli nobiliari;
- titoli cavallereschi;
- titoli dinastici;
- dignità concesse da cosiddette Case Sovrane prive di un fondamento storico riconosciuto dalla tradizione nobiliare adottata dalla Casa Granducale.
Rientrano in tale categoria, secondo la disciplina interna della Casa Granducale Medicea di Toscana, i titoli concessi da privati cittadini che abbiano ricostituito, in qualsiasi modo, cosiddette «Case Sovrane» e che abbiano successivamente ottenuto un riconoscimento giudiziario meramente incidentale.
In particolare, non sono ritenuti idonei i riconoscimenti ottenuti:
- mediante un lodo arbitrale fondato su una clausola compromissoria priva di fondamento storico;
- mediante la successiva convalida del lodo da parte di un Tribunale ordinario della Repubblica Italiana ai sensi della Convenzione di New York del 1958;
- mediante una pronuncia diretta di un Tribunale ordinario repubblicano resa in via incidentale e non sostanziale.
Secondo la disciplina adottata, tali pronunce non possono sostituire l’accertamento storico, genealogico, dinastico e araldico richiesto per il riconoscimento di una Casa Sovrana o di un titolo nobiliare.
Gli Albi d’Oro della Nobiltà Toscana Medicea vengono pubblicati annualmente:
- in edizione digitale online;
- in edizione cartacea ufficiale.
La pubblicazione annuale avviene il 25 marzo, data corrispondente all’inizio dell’antico Anno Fiorentino ab Incarnatione Domini.
La scelta del 25 marzo richiama il tradizionale computo fiorentino, nel quale l’anno civile aveva inizio nella festa dell’Annunciazione del Signore, nove mesi prima della Natività.
La pubblicazione del 25 marzo segna pertanto l’apertura della nuova edizione annuale degli Albi d’Oro Medicei.
L’edizione annuale comprende:
- i Casati storici;
- i nuovi Casati ammessi;
- gli aggiornamenti genealogici;
- le nuove dignità riconosciute o concesse;
- le armi registrate nel Minutario;
- le tavole dell’Appendice contemporanea allo Stemmario;
- le eventuali correzioni e integrazioni approvate dalla Cancelleria.
Tutte le date riportate negli Albi d’Oro della Nobiltà Toscana Medicea seguono, per ragioni di coerenza storica e documentaria, il computo fiorentino ab Incarnatione Domini.
L’utilizzazione di tale sistema consente di mantenere continuità con:
- le edizioni storiche del Cittadinario Fiorentino;
- gli antichi registri della Cittadinanza Fiorentina;
- i documenti della magistratura cittadina;
- la tradizione cancelleresca della Toscana medicea.
Secondo lo stile fiorentino, l’anno ha inizio il 25 marzo.
Ne consegue che, nella tradizione storica, le date comprese tra il 1º gennaio e il 24 marzo appartenevano ancora all’anno fiorentino precedente rispetto al moderno computo che fa iniziare l’anno il 1º gennaio.
Per evitare equivoci nella consultazione contemporanea, nelle pubblicazioni può essere riportata, quando necessario, anche la corrispondente data secondo il calendario civile moderno.
Il termine massimo per completare la procedura destinata alla pubblicazione di un Casato nell’edizione annuale degli Albi d’Oro è stabilito al:
30 gennaio di ogni anno, secondo il computo fiorentino ab Incarnatione.
Il termine si riferisce al 30 gennaio immediatamente precedente la pubblicazione del 25 marzo.
Entro tale data devono essere completati:
- il provvedimento di ammissione;
- la verifica genealogica;
- la verifica dei requisiti nobiliari;
- la registrazione dello stemma in Spagna;
- la certificazione del Re d’Armi;
- la realizzazione della tavola araldica;
- la consegna delle informazioni biografiche e genealogiche;
- gli adempimenti amministrativi eventualmente previsti;
- l’approvazione definitiva del testo destinato alla pubblicazione.
Le pratiche non completate entro il 30 gennaio vengono rinviate, salvo speciale disposizione della Cancelleria, all’edizione pubblicata il 25 marzo dell’anno successivo.
L’inserimento di nuovi Casati Gentilizi:
- nel Cittadinario Fiorentino;
- nei Libri d’Oro delle Città Nobili Toscane;
- nell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
avviene ordinariamente per cooptazione.
Possono tuttavia essere presentate suppliche di ascrizione:
- per Grazia;
- per Giustizia.
Le suppliche devono essere indirizzate a:
S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana
tramite la Segreteria Generale della Casa Granducale Medicea di Toscana, all’indirizzo:
Nella fase iniziale, la supplica deve essere adeguatamente motivata.
Il richiedente deve esporre:
- le ragioni della domanda;
- la propria condizione personale e professionale;
- le eventuali tradizioni gentilizie o nobiliari della famiglia;
- gli elementi che giustificano l’interesse all’ammissione;
- l’eventuale possesso di titoli, dignità, onorificenze o requisiti rilevanti.
In questa prima fase non è necessariamente richiesto l’invio dell’intero fascicolo documentale, salvo diversa disposizione della Segreteria, della Deputazione o del Re d’Armi.
Qualora la supplica venga preliminarmente accettata, il richiedente dovrà integrarla mediante documentazione idonea a dimostrare:
- la propria condizione personale;
- la propria professione;
- la condizione sociale o professionale del padre;
- la condizione sociale o professionale dell’avo paterno;
- l’eventuale continuità genealogica del Casato;
- la congruità del patrimonio del petente;
- la capacità di mantenere decorosamente la condizione richiesta;
- l’affidabilità personale, morale e sociale del richiedente.
Potranno inoltre essere richiesti:
- documenti di stato civile;
- certificazioni genealogiche;
- prove araldiche;
- diplomi;
- atti patrimoniali;
- attestazioni professionali;
- certificazioni relative a Ordini cavallereschi o al Merito;
- fotografie e riproduzioni di stemmi storici;
- atti riguardanti giuspatronati, sepolture o dignità ecclesiastiche;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per l’istruttoria.
Non vengono rilasciate telefonicamente o mediante posta elettronica, a soggetti sconosciuti o non previamente identificati, informazioni generiche relative:
- alle modalità di iscrizione al Cittadinario;
- alle procedure di ammissione negli Albi Medicei;
- all’ingresso nell’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
- ai requisiti personali o patrimoniali richiesti;
- alle probabilità di accoglimento di una candidatura;
- ai costi o agli adempimenti di una pratica non ancora formalmente presentata.
Ogni richiesta deve essere formulata mediante una supplica motivata, dalla quale risultino chiaramente:
- l’identità del richiedente;
- la sua condizione;
- le ragioni della domanda;
- gli elementi essenziali sui quali la candidatura si fonda.
La procedura conserva pertanto carattere selettivo, personale e riservato, coerentemente con il principio dell’ammissione per cooptazione.


