Stato Nazionale del Granduca di Toscana (Stato Sovrano de Jure)

Natura Giuridica e riconoscimento dello Stato Nazionale del Granduca di Toscana

Lo Stato Nazionale del Granduca di Toscana  è una Entità Sovrana priva di territorio, implicitamente riconosciuta, che gode dello Status giuridico di Stato Sovrano de Jure in base alla teoria dichiarativa dello Stato affermatasi nel diritto internazionale con la convenzione di Montevideo del 1933.

Il riconoscimento implicito deriva dalla Bolla Papale ancora valida per la concessione del Granducato di Toscana al Granduca Cosimo 1° de’Medici ed a tutti i suoi discendenti primogeniti in infinito, sia diretti che agnati collaterali, purché residenti a Firenze secondo le leggi di famiglia stabilite da S.A.E Anna Maria Luisa de’Medici, Granduchessa di Toscana de Jure, Gran Principessa di Toscana, Elettrice Palatina del Reno.

Il Modello dichiarativo di riconoscimento degli Stati

Note: (fonte wikipedia) “Secondo la teoria dichiarativa, lo stato di un’entità è indipendente dal suo riconoscimento da parte di altri stati, purché la sovranità non sia stata acquisita con la forza militare. Il modello dichiarativo divenne più famoso, nel 1933, con la Convenzione di Montevideo.[25]

L’articolo 3 della Convenzione di Montevideo dichiara che lo stato politico è indipendente dal riconoscimento da parte di altri Stati, e allo Stato non è proibito difendersi.[26] Al contrario, il riconoscimento è considerato un requisito per lo stato, dalla teoria costitutiva dello stato. Una parte importante della convenzione è l’articolo 11 che proibisce l’uso della forza militare per ottenere la sovranità”.

Tipologie di Sovranità degli Stati

… “La maggior parte degli stati sovrani lo sono de iure e de facto (cioè, esistono sia legalmente che nella realtà). Tuttavia, uno stato può essere riconosciuto solo come uno stato “de iure”, in quanto è riconosciuto come il governo legittimo di un territorio sul quale non ha un controllo effettivo. Ad esempio, durante la Seconda guerra mondiale, i governi in esilio di un certo numero di stati europei continentali continuarono a godere di relazioni diplomatiche con gli alleati, nonostante i loro paesi fossero sotto l’occupazione nazista. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e l’Autorità Nazionale Palestinese affermano che lo Stato di Palestina è uno stato sovrano, una rivendicazione che è stata riconosciuta dalla maggior parte degli stati, sebbene il territorio che sostiene sia sotto il proprio controllo “de facto” è controllato da Israele.[35][44] Altre entità possono avere un controllo “de facto” su un territorio ma mancano di riconoscimento internazionale; questi possono essere considerati dalla comunità internazionale solo come stati “de facto”. Sono considerati “de iure” solo in base alla propria legge e agli stati che li riconoscono. Ad esempio, il Somaliland è comunemente considerato come uno stato.[45][46][47][48] Per un elenco di entità che desiderano essere universalmente riconosciute come stati sovrani, ma che non hanno un riconoscimento diplomatico globale, consultare Stati a riconoscimento limitato.”

Il plebiscito risorgimentale in Toscana del 1860

La formula adoperata in Toscana e in Emilia per il plebiscito dell’11 e 12 marzo 1860, poneva il quesito, nelle due schede sottoposte alla scelta dei votanti, «unione alla Corona di Re Vittorio Emanuele II°» oppure «Regno separato».

Unione quindi, non annessione: unione significava fusione fra due distinte realtà, che danno vita a una realtà nuova, mentre l’annessione si risolveva in una realtà che ne incorpora un’altra, la inserisce nel proprio contesto, che si impone e prevale.

Nel quesito plebiscitario toscano del 1860 non fu peraltro indicato il nome della Casa Sovrana che avrebbe potuto reggere la Toscana qualora il Popolo si fosse espresso a favore del “Regno separato”, Casa che sarebbe stata quindi sarebbe a scelta  successivamente fra le due Case Sovrane titolari del Granducato (Medici, Asburgo-Lorena), oppure fra altre Case Dinastiche non titolari del Granducato, ma politicamente forti abbastanza per imporsi sullo scenario dei pretendenti (Es. Savoia)

Poiché la Popolazione Toscana nel 1860 scelse l’unione del Granducato di Toscana alla Corona di Vittorio Emanuele II°, l’anno successivo al suddetto Plebiscito si formò  quindi de jure un Regno Unito di Italia sotto la Corona Sabauda, composto dal Regno di Sardegna, dal Granducato di Toscana e da tutti gli altri territori della penisola Italiana i quali, in virtù di uno specifico quesito Plebiscitario, furono successivamente “annessi” alla Corona di Vittorio Emanuele II° come Provincia e non “Uniti”  ad Essa come Regno, come nel caso della Toscana.

Bolla Granducale di Protesta per l’usurpazione del Granducato di Toscana e di nomina del medesimo a STATO NAZIONALE DE JURE DEL GRANDUCA DI TOSCANA

Sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana, non avendo mai rinunciato ai propri diritti sovrani sul territorio del Granducato di Toscana in favore della Casa di Savoia,  così come non lo fecero mai i Granduchi suoi predecessori, avendo S.A. preso atto che mediante l’atto plebiscitario del 11 e 12 aprile 1860 venne richiesto al Popolo toscano tutto di esprime una scelta fra l’«unione alla Corona di Re Vittorio Emanuele II°» oppure un «Regno separato», considerando quindi che in base alla scelta fatta in favore dell’Unione l’ex Regno di Italia fu costituito “de jure” come un Regno unito formato da Granducato di Toscana, Regno di Sardegna e province ad esso annesse, avendo inoltre Sua Altezza il Granduca preso atto della conclamata rinuncia al trono d’Italia da parte dagli eredi di Casa Savoia, avvenuta per “acquiescenza” in virtù della loro lettera di rassicurazione inviata al Parlamento  inviata al Parlamento Italiano prima del loro rientro dall’esilio, essendo quindi venuto a mancare in virtù di tale rinuncia il presupposto costitutivo fondamentale del Regno Unito di Italia ed essendo di conseguenza disciolta de jure anche l’Unione fra lo Stato del Granduca di Toscana e il Regno Unito di Italia, avendo infine preso atto che nonostante lo scioglimento di quest’ultimo come in epigrafe definito, il territorio del Granducato di Toscana è uno e indivisibile per giurisdizione e per estensione con quello dell’ex Regno di Italia, per gli effetti ancora durevoli della Costituzione Albertina del 1848 e delle sue successive modifiche in base alle quali detto Regno d’Italia fu costituito, tutto ciò premesso e considerato Sua Altezza Serenissima il Granduca di Toscana  ha costituito, dichiarato, elevato e nominato i felicissimi Stati del Suo Granducato, Stato Nazionale “de jure “del Granduca di Toscana, con facoltà di mantenere per se, secondo l’antico Ordinamento Civico Mediceo della Repubblica Fiorentina riformato il 27 aprile 1532, le proprie prerogative dinastiche di Jus Imperi, Jus Gladi, Jus Honorum e Jus Maestatis sopra il Popolo Granducale Mediceo residente nell’intera Penisola Italiana e ciò a prescindere dalla avvenuta trasformazione di detto Regno Unito di Italia in Repubblica.

Sua Altezza ha solennemente dichiarato che il territorio spettante ora “de jure” allo Stato Nazionale del Granduca di Toscana, pur formando esso parte unica integrante e indivisibile con quello intero dell’ex Regno Unito di Italia, è rimasto il medesimo definito dai confini storici del Granducato di Toscana spettante alla Nostra Sovranità in epigrafe definita.

Sua Altezza ha stabilito infine che per soccorrere ad attività, interessi e bisogni del Popolo Granducale Mediceo , ovunque presente numerosissimo in Italia, e nel rispetto del principio di unità nazionale all’interno della penisola Italiana, il territorio spettante allo Stato Nazionale del Granduca di Toscana non potrà costituire uno stato separato dall’attuale unione repubblicana gli altri Stati cosiddetti pre-unitari ma potrà e dovrà invece mantenere in futuro la propria sovranità all’interno di una unione federativa di qualunque origine o natura giuridica.