Regolamento di adesione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Art.1)  Iscrizione all’Ordine Civico Mediceo e/o al Priorato della Comunità Granducale Medicea

La richiesta di iscrizione all’Ordine Civico Mediceo oppure al Priorato della Comunità Granducale Medicea può essere presentata per iscritto alla cancelleria dell’Ordine Civico Mediceo (info@de-medici.com) tramite apposito modulo, oppure può essere presentata on-line tramite il sito www.de-medici.com.

L’adesione è valida e la quota di iscrizione annuale all’Associazione Internazionale Medicea interamente dovuta, qualora il candidato abbia confermato la propria volontà di aderire in uno dei seguenti modi:

  • presentando l’apposito modulo sottoscritto alla Cancelleria dell’Ordine
  • confermando verbalmente la propria volontà a Sua Altezza Serenissima il Granduca nel corso di una udienza personale o telefonica.
  • Al momento dell’iscrizione on-line

Le persone iscritte all’indice speciale degli indesiderabili non possono iscriversi all’Ordine Civico Mediceo e neppure al Priorato della Comunità Granducale Medicea.

Art.2) Periodo di validità dell’adesione

L’adesione all’Ordine Civico Mediceo e/o al Priorato della Comunità Granducale Medicea ha durata di un anno solare dal 25 Marzo “Ab Incanatione” (Capodanno fiorentino) al 24 Marzo dell’ “anno domini” succesivo ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno,  salvo dimissioni da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza annuale prevista.

La qualifica di membro effettivo dell’Ordine e/o della Comunità Granducale Medicea  si perde quindi solo inviando ai  predetti lettera di dimissioni e non semplicemente smettendo di pagare la quota associativa all’Associazione Internazionale Medicea per l’iscrizione ad un Albo Mediceo di cui ai punti precedenti.

DIMISSIONI

Art.3) Lettera di dimissioni

La richiesta di dimissioni deve essere sempre effettuata e motivata per iscritto.

La richiesta va inviata alla Cancelleria dell’ Ordine in Borgo Santi Apostoli 12 -50123 Firenze, tramite lettera raccomandata spedita entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di validità annuale dell’iscrizione (25/03) ed accompagnata dalla copia originale di tutti i Diplomi di concessione di titoli Civici ed eventualmente anche onorifici che in ogni tempo furono concessi al dimissionario.

Art. 4) Natura delle dimissioni dall’Ordine Civico Mediceo o dal Priorato della Comunità Granducale Medicea

Le dimissioni possono essere:

  1. A) DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Sono considerate “giusta causa” e quindi onorevoli, le seguenti motivazioni:

  • insorgenza di grave malattia o di stato di anzianità che determinano inabilità permanente parziale o totale alla vita di relazione;
  • dispensa granducale;
  • gravi motivi professionali o familiari che impediscono permanentemente di presenziare alle attività dell’Ordine Civico Mediceo e/o del Priorato della Comunità Granducale Medicea.

Le dimissioni per giusta causa comportano:

  • la cancellazione dai ruoli dell’Ordine Civico Mediceo  e/o nel Priorato Mediceo a partire dall’anno “ab incarnatione”  successivo a quello di accettazione delle dimissioni.
  • la perdita di tutti i propri titoli civici riferiti alle cariche rivestite dal dimissionario.
  • l’obbligo di restituzione di tutti i Diplomi di concessione di titoli civici.
  • l’obbligo di mantenere l’iscrizione propri titoli nobiliari oppure onorifici nei relativi Albi Medicei, pagando la relativa quota annua di iscrizione all’associazione internazionale Medicea.
  1. B) DIMISSIONI PRIVE DI GIUSTA CAUSA

Le dimissioni inviate per motivi diversi da quelli sopra elencati al punto 1.A), essendo considerate irrispettose nei loro confronti da parte dei membri della Comunità Granducale Medicea, sono giudicate dai medesimi “comportamento non onorevole”.

Le dimissioni prive di giusta causa comportano:

  • la perdita di tutti i propri titoli civici, onorifici o nobiliari concessi da S.A.S il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.
  • l’espulsione dalla Comunità Granducale Medicea, con annotazione permanente in Albo d’Oro oppure in Albo Civico della dicitura ” Casato espulso dalla Comunità Granducale Medicea di (Città) per degradazione del titolo onorifici/nobiliare di…a seguito di dimissioni disonorevoli per mancanza di giusta causa.
  • l’obbligo di restituzione di tutti i Diplomi di concessione di titoli civici e onorifici che in ogni tempo furono concessi al proprio Casato.
  • la cancellazione immediata dai ruoli dell’Ordine Civico Mediceo  e/o del Priorato della Comunità Granducale Medicea.
  • l’inserimento nell’Indice degli indesiderabili promulgato con decreto Granducale Motu proprio.
  • l’obbligo da parte dei membri dell’Ordine di non intrattenere contatti o rapporti professionali con il dimissionario.

RADIAZIONE

Art. 5) Radiazione dall’Ordine Civico Mediceo o dal Priorato della Comunità Granducale Medicea

Si incorre nel provvedimento di radiazione nei seguenti casi:

1) Irriverenza  verso la Corona Granducale di Toscana, i suoi membri, i suoi  organi oppure le sue Istituzioni.

2) Grave inadempienza di servizio nell’ambito delle corporazioni della Civiltà Medicea oppure delle Istituzioni Granducali;

4) Insubordinazione verso i propri superiori commessa da parte di membri delle Magistrature della Corona Granducale;

5) Lesa Maestà verso l’istituzione dello Stato del Granduca, inteso come Stato Sovrano de Jure , comprovata con Motu proprio graducale di accertameto della lesione

5) Mancata professione pubblica di Fede Civile da parte di un membro del Ceto Nobiliare, dopo che egli sia stato invitato per due volte  consecutive ad intervenire alle relative cerimonie di professione di Fede Civile alla Casa Granducale Medicea di Toscana;

6) Mancata professione pubblica di Fede Umanistica da parte di un membro di qualunque ceto (escluso il ceto degli Uniati), dopo che egli sia stato invitato per due volte  consecutive ad intervenire alle  cerimonie di professione di fede umanistica ai valori umani definiti;

7) Mancato pagamento della quota annuale di adesione alla associazione interazioale Medicea entro il termine del periodo di censura di 90 giorni;

8) Debito insoluto nei confronti dell’Ordine Civico Mediceo o dell’Associazione Internazionale Medicea;

9) Comportamento contraddittorio della parola data;

10) Dichiarazioni contraddittorie o non veritiere.

11) Condanne definitive per reati che escludono dall’eleggibilità alle cariche pubbliche nello Stato di propria residenza.

12) Infrazione da parte di una impresa  di una delle regole prescritte dal regolamento Albo Mediceo delle antiche Arti e Mestieri.

ESPULSIONE DALLA COMUNITA’ GRANDUCALE MEDICEA

Art.6) Decreto Granducale di espulsione e di privazione dei titoli onorifici

La privazione dei titoli onorifici del Casato e/o l’espulsione dalla Comunità Granducale Medicea vengono promulgate congiuntamente oppure separatamente con decreto di S.A.S il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana, pubblicato on line a titolo di cronaca sul sito www.de-medici.com.

INAMMISSIBILITA’ E DIVIETI

Art.7) Divieto di uso di Titoli nobiliari, onorifici e cavallereschi di Stati Esteri

I membri del Popolo Granducale Mediceo che abbiano richiesto l’Unione al Corona del Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana e siano iscritti ad un Priorato della Comunità Granducale Medicea, oppure all’Ordine Civico Mediceo, non possono usare in alcun modo titoli nobiliari conferiti, confermati o rinnovati dal Regno di Italia, da Sovrani di Stati Esteri,  oppure da Sovrani regnanti o non regnanti di Stati Italiani pre-unitari, ivi inclusi i Regni Bizantini, se non previa autorizzazione all’uso ottenuta con decreto di rinnovamento del titolo medesimo firmato dal Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana, su proposta del Re d’Ami del Granduca e  previo pagamento della relativa tassa di passaggio.

Condizione vincolante per l’ottenimento della concessione è l’impegno a svolgere per conto della Corona Granducale di Toscana, attività umanistica sul territorio relativo al predicato nobiliare riferito al titolo rinnovato.

L’uso arbitrario non autorizzato di detti titoli è punito con la sanzione da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00 calcolata in base al titolo utilizzato, da versare a favore delle opere della Comunità granducale Medicea d’Italia. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dall’accertamento da adito alla espulsione immediata dalla Comunità Granducale Medicea, con pubblicazione della relativa notizia on line sito dell’ Ordine Civico Mediceo.

Art.8) Indice degli indesiderabili

Sono inserite nell’ Indice  degli indesiderabili coloro che in ogni tempo furono dichiarati indesiderabili  da Sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana  con provvedimento granducale motu proprio; le persone presenti nell’ indice non possono

  • far parte dell’Ordine Civico Mediceo
  • avvicinarsi a meno di cento metri di distanza da Sua Altezza Serenissima il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.
  •  intrattenere contatti o rapporti professionali con membri dell’Ordine Civico Mediceo o della Comunità Granducale Medicea.

I motivi per cui una persona può essere dichiarata indesiderabile e iscritta all’indice sono i seguenti:

  • Dichiarazioni contradditorie o non veritiere.
  • Irriverenza verso la Corona Granducale di Toscana, i suoi membri, i suoi  organi oppure le sue Istituzioni.
  • Lesa Maestà decretata motu proprio da SAS il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.
  • Rifiuto irriverente o privo di giusta causa di un titolo onorifico offerto da S.A.S. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano.
  • Condanne per delitti che causano l’ineleggibilità alle cariche politiche delle Istituzioni Legislative degli Stati di residenza dei membri del Popolo Granducale Mediceo.
  • Radiazione dall’Albo d’Oro della Civiltà Medicea.
  • Radiazione dall’Albo Civico o dall’Albo Priorale della Comunità Granducale Medicea
  • Radiazione dall’Albo Mediceo delle antiche Arti e Mestieri
  • Dimissioni prive di giusta causa dall’Ordine Civico Mediceo e/o dal priorato della Comunità Granducale Medicea.
  • Provvedimento di espulsione dalla Comunità Granducale Medicea

Art. 9) Corpo dei Nobili di Santo Stefano

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche all’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.

Art. 10) Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento è stato promulgato il 27 Gennaio 2020; esso annulla e sostituisce con effetto immediato il precedente regolamento emesso il primo Marzo 2019.