E’ costituito un Organo di sicurezza dell’Ordine Civico Mediceo denominato Magistrato degli Otto di Guardia e di Balia, dotato di Potere Giudiziario con annesse funzioni di Pubblica Sicurezza interna e Polizia Giudiziaria. Debbono investigare sulle prevaricazioni compiute da pubblici ufficiali, privati cittadini, comuni, università, popoli e ville a danno della Corona di Toscana, nei suoi diritti, nei suoi beni e nel suo denaro. Debbono emettere una Declaratio dalla quale deve apparire chi ha contravvenuto alle leggi vigenti e in qual genere di pena questi è perciò incorso, quale danno è derivato alle finanze del Granducato Unito d’Italia e in conseguenza quale è la somma che al tesoro della Corona va restituita. La Declaratio degli Otto ha valore di sentenza e deve pertanto essere eseguita da loro o dai Rettori, salvo appello alla Magistrato Supremo dell’Ordine Civico Mediceo. La loro opera si estende anche fuori dallo Stato de jure del Granduca su tutto il territorio di residenza del Popolo Granducale Mediceo.
La Balìa conferita agli Otto dal Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana è la medesima che veniva storicamente conferita ad essi dai Granduchi suoi predecessori, che era la seguente:
” pienissima et libera autorità per il semplice partito, et deliberatione di punire qualunque persona di qualunque stato, grado, e conditione essi sia la quale havesse tentato, detto, o fatto cosa alcuna, la quale fusse contro lo stato della città, o buon governo di quella, o in vergogna, e vilipendio di essa, procedendo in tal punitione, et poi decidendo, sententiando, et terminando, in quel modo, forma, che et come liberamente vorranno, et etiam sommariamente, et de facto, etiam senza exprimere in genere o in specie il delitto o ragione che gli movessi a così fare e senza alcuna prova di quello, et senza citatione, et senza observare alcuna altra solennità di legge, o statuti, o ordine, o consuetudine introdotta potendo per tale punitione imporre pena (corporale, omissis) così afflittiva, come privativa (di vita, omissis), da bando di ribello, imporre, et assegnare confini, interdire, et privare di offici, luoghi e dignità et questo in vita del delinquente, e dopo la vita possino dannare la memoria di tali delinquenti.”
DECLARATIO:
Atto con valore di sentenza e deve pertanto essere eseguita da Loro, dai Rettori o dalle Magistrature dell’Ordine Civico Mediceo interessate. Viene emanata con le seguenti modalità:
– Reati d’inadempienza finanziaria ai danni della Corona Granducale Medicea di Toscana: in questi casi la Declaratio viene emessa dal Segretario (Assessore o Auditore) senza la necessaria formalità della votazione degli Otto componenti elettivi.
– Reati contro l’Onore della Corona: in questi casi la Declaratio viene emessa dal Segretario (Assessore o Auditore) senza la necessaria formalità della votazione degli Otto componenti elettivi.
– Tutti gli altri reati prevedono l’approvazione con maggioranza dei due terzi degli Otto Magistrati di Guardia e Balia.
– Ricorso alla Declaratio: contro tale provvedimento è possibile ricorrere, entro dieci giorni dalla notifica all’interessato, al Magistrato Supremo dell’Ordine Civico Mediceo.
MEMBRI ELETTI OGNI 4 MESI:
Otto Magistrati: restano in carica per un periodo di 4 mesi salvo diverse disposizioni emanate da S.A.R.il Granduca. Detti Magistrati sono eletti dal Magistrato delle Tratte il quale ne trarrà sette dai Nobili membri del Consiglio dei Dueento e uno tra i Nobili membri del Senato dei Quarantotto. Hanno il compito di approvare, a maggioranza dei voti, le sentenze dei processi istruiti dal Segretario degli Otto.
MEMBRI PERMANENTI:
Segretario (Assessore o Auditore): è nominato dal Granduca per un periodo indeterminato, è un Magistrato con incarico di Giudice e compiti di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e potere di Sicurtà. Istruisce i processi e scrive le Declaratio da sottoporre, nei casi previsti, all’approvazione degli Otto Magistrati elettivi con maggioranza di due terzi dei voti. Ha competenza per scrivere avvertimenti a Cancellieri, Rettori, Bargelli dello Stato. Invia copia del fascicolo a S.A.R. il Granduca e copia della Declaratio al Supremo Magistrato e agli organi interessati granducali.
…”S’appartiene (al Segretario) il fabbricare i processi può fare et disfare, et in un certo modo può tutto ciò che vuole nel criminale, di modo che si può dire che da lui dipenda la quiete, et inquietudine di tutto questo felicissimo stato di V.A.S.”
I Cancellieri: vengono nominati dal Segretario (Assessore, Auditore), con approvazione di SAR., in numero massimo di 4. Assistono il Segretario (Assessore, Auditore) con il compito operativo di seguire da vicino il caso concreto con visite nel locus commissi delicti, e verifica delle testimonianze. Ispezionano le varie circoscrizioni giudiziarie della Corona.
I Sergenti degli Otto di Guardia e Balia (Birri o Sbirri o degli Otto): assunti dal Segretario (Assessore, Auditore), stanno ai suoi ordini e devono tutelare la sicurezza e la quiete del Popolo Granducale Mediceo residente nel Granducato Unito d’Italia. Copricapo: Borgognotta Piumata a tre creste e sciarpa rossa di seta con nappe.
I Famigli: assunti dal Segretario (Assessore, Auditore) in numero imprecisato ma tra gli 8 e i 40. Ci sono 8 Custodes Arni con il compito di custodia dell’integrità e del degrado dell’ambiente naturale e un numero imprecisato di informatori. Accompagnano i Cancellieri durante i loro sopralluoghi.